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Vendite Straordinarie

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Decreto legilsativo 31.3.1998 - Vendite Straordinarie - Modalità per lo svolgimento, per la pubblicizzazione e fissazione di periodi di durata.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPARTI PRODUTTIVI

Premesso che

il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59" ha stabilito i principi e le norme quadro che disciplinano l'attività del commercio sia in sede fissa che su aree pubbliche;

Rilevato che la Regione Piemonte ha dato attuazione al precitato Decreto Legislativo con propria legge 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114" e con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

Valutato che la Regione Piemonte nel capo IV della legge 28/99 ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 114/98 relativamente alla disciplina delle vendite straordinarie;

Visto l'esito della riunione avvenuta in data 21.2.2000 alla quale hanno partecipato i comuni facenti parte dell'area di programmazione commerciale della quale Cuneo è Comune attrattore unitamente ai rappresentanti delle organizzazioni provinciali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonchè dei lavoratori dipendenti;

Vista la decisione della Giunta comunale nella seduta n. 12 del 29 febbraio 2000;

Sentito in merito il parere della 5ˆ Commissione consigliare permanente in seduta del 23.2.2000;

Visto il provvedimento n. 562 di Raccolta del 17.5.2000;

Vista la Direttiva della Giunta Comunale in seduta del 13.6.2000;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il combinato disposto degli articoli 35 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, degli articoli 3, 6 e 17 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e per l'articolo 54 dello Statuto Comunale,

DETERMINA

1) di formalizzare, per le motivazioni di cui premessa, la decisione della Giunta comunale avute ad oggetto "Decreto Legislativo 114/98 - Vendite straordinarie - Modalità per lo svolgimento, per la pubblicazione e fissazione dei periodi di durata che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) si da atto che il presente provvedimento sostituisce ed annulla integralmente quello citato in premessa e contraddistinto dal n. 562 di raccolta del 17.5.2000;

3) di inviare copia del provvedimento al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 35, comma 8, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

IL DIRIGENTE

Dr. Renato ARIAUDO


Art. 1 Definizioni

Le presenti disposizioni definiscono le modalità per lo svolgimento, per la pubblicazione e definiscono i periodi e la durata di effettuazione delle Vendite Straordinarie coì come definite dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15.3.1997 n. 59" di seguito denominata Legge e dagli articoli 13,14 e 15 della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" di seguito denominato Legge regionale.

Art. 2 Vendite di Liquidazione

La vendita di liquidazione è effettuata dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci a seguito di:

  1. cessazione dell'attività commerciale
  2. cessione dell'azienda
  3. trasferimento dell'azienda in altro locale
  4. trasformazione o rinnovo dei locali.

La durata massima del periodo di effettuazione è stabilita in tre mesi salvo che per il caso di trasformazione o rinnovo locali per la quale fattispecie il periodo è previsto in sei settimane.

La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione al comune e può iniziare dopo trenta giorni dal ricevimento della stessa: Nella comunicazione il richiedente deve dichiarare:

  • l'ubicazione dell'esercizio nel quale intende effettuare la vendita
  • le date di inizio e di cessazione della vendita
  • le motivazioni della liquidazione
  • le merci poste in vendita, distinti per voci merceologiche, con l'indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi praticati durante la stessa
  • i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore
  • l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto relativamente ai casi di cessazione dell'attività commerciale, cessione di azienda, trasferimento di sede dell'azienda in altro locale.

Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione attestante la volontà di rinuncia dell'autorizzazione o al prosieguo dell'attività nel caso di cessazione  dell'attività e di cessione dell'azienda.

Relativamente ai lavori di trasformazione dei locali dovranno essere allegati gli atti amministrativi di presupposto mentre per quelli di minore entità sarà sufficiente che siano allegati i preventivi di spesa seguiti dalle relative fatture.

L'Ufficio preposto esamina la comunicazione e la documentazione allegata ed ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni e/o modificazioni in assenza delle quali la vendita potrà essere vietata.

Durante il periodo di svolgimento della vendita di liquidazione l'esercente non può introdurre nel locale e nelle pertinenze dello stesso ulteriori merci, anche in conto deposito, del genere di quelle per le quali è stata autorizzata la vendita di liquidazione.

Art. 3 Vendite di Fine Stagione

Per vendite di fine stagione si intende la vendita di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune nella quale deve essere riportato:

  • l'ubicazione dell'esercizio
  • la data di inizio e cessazione
  • le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita
  • i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

le vendite di fine stagione possono essere effettuate, per un periodo non suoeriore a quattro settimane consecutive, decorsi cinque giorni dalla comunicazione solamente in due periodi dell'anno:

  • dal 25 gennaio al 21 febbraio
  • dal 25 luglio al 21 agosto

Il calendario annuale delle vendite di fine stagione potrà essere modificato concordemente con gli altri Comuni dell'hinterland.

Art. 4 Vendite Promozionali

Le vendite promozionali con sconti o ribassi, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto sono quelle effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per un periodo di tempo limitato e possono essere effettuate decorsi cinque giorni dalla comunicazione.

Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare:

  • l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita
  • le date di inizio e di cessazione della vendita
  • le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita
  • i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le merci oggetto della vendita promozionale devono essere separate in modo chiaro da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Le vendite promozionali relative al settore alimentare possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno senza necessità di comunicazione e senza limite di tempo.

Art. 5 Disposizioni Comuni

Nel periodo di effettuazione delle vendite straordinarie come sopra specificate, oltre all'obbligo di esposizione del prezzo come indicato dall'articolo 14 della Legge, deve sempre essere indicato:

  • il prezzo originario di vendita
  • il prezzo effettivo di vendita per il periodo della vendita straordinaria
  • la percentuale di sconto o ribasso

Nel corso delle vendite di cui trattasi e nel materiale pubblicitario è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure fare riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili anche solo come termine di paragone.

È altresi fatto obbligo all'esercente di:

  • esporre all'esterno dell'esercizio, in modo chiaro e leggibile, un cartello riportante il tipo di vendita straordinaria effettuata, gli estremi della comunicazione al Comune, la data di inizio e termine dello stesso che deve altresì risultare su tutte le asserzioni pubblicitarie
  • portare a conoscenza degli aquirenti l'esaurimento di un determinato tipo di prodotto
  • evitare una grafica ingannevole nella pubblicizzazione della vendita straordinaria

Art. 6 Esclusioni

Le presenti norme non trovano applicazione per le vendite disposte dall'autorità giudizziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 7 Sanzioni

Alle violazioni delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 così come disposto dall'articolo 22 della Legge oltre alle sanzioni accessorie previste dall'articolo stesso e dalla Legge Regionale.

Per quanto attiene alle procedure per l'accertamento delle infrazioni, la conseguente necessaria contestazione ed eventuale notificazione, l'emissione dei conseguenti atti sanzionatori si osservano, per quanto compatibili ed applicabili, le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689

I proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o da ordinanza ingiunzione spettano al Comune.