Contravvenzioni
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il verbale di infrazione viene compilato nel momento in cui viene accertata una violazione ad una norma di legge o di regolamento da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale. La violazione viene contestata sul posto oppure notificata in tempo successivo presso l’abitazione o la sede legale.
IL VERBALE
Il verbale per la violazione alle Norme del Codice della Strada va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento.
La notifica a uno degli obbligati in solido di un verbale che è stato contestato immediatamente al trasgressore deve avvenire entro 100 giorni dall'accertamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, si procede all’iscrizione a ruolo di un importo pari al doppio della sanzione prevista per la conseguente emissione della cartella esattoriale di pagamento.
Il verbale per la violazione ai Regolamenti Comunali va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento
IL PAGAMENTO
Presso l'ufficio Contenzioso in contanti, con bancomat o con carta di credito.
Tramite c/c postale al n. di conto 7780065 intestato a Comune di Cuneo, Servizio tesoreria via Roma 28 indicando nella causale del versamento il numero di verbale/preavviso, la targa del veicolo sanzionato e la data dell'accertamento.
On line, andando alla pagina http://www.comune.cuneo.it/polizia-municipale/multe-pagamenti-on-line.html
La ricevuta del pagamento deve essere conservata per cinque anni.
IL RICORSO
Violazioni alle norme del Codice della strada
Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:
- PREFETTO della Provincia di Cuneo entro 60 giorni dalla notificazione
- GIUDICE DI PACE di Cuneo entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero
Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92, e successive modificazioni, il ricorrente, nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato al Prefetto di Cuneo, o presso la sua sede, via Roma 3, 12100 CUNEO, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso il Comando di Polizia Municipale di Cuneo, Ufficio Protocollo via Roma 28, 12100 CUNEO, dove può essere presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso è depositato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, via A. Bassignano 10, CUNEO.
Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta.
Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione ( nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.
Clicca qui per scaricare il modello per il ricorso.
VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI
Il ricorso per le violazioni ai Regolamenti comunali va presentato al Comune di Cuneo. Il ricorrente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di essere sentito personalmente in merito alla violazione contestata.
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.
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