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Vendite di fine stagione

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Eliminazione obbligo comunicazione vendite di fine stagione

”La legge regionale n.3/2015 ha eliminato l’obbligo di trasmettere al Comune la comunicazione della vendita di fine stagione.

È sufficiente che l’esercente esponga nel locale di vendita un cartello ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento. 

L'esercente deve anche osservare le seguenti modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori:

  • obbligo di esposizione del prezzo su ogni prodotto; 
  • obbligo di indicazione, per ogni prodotto:
    del prezzo originario di vendita;
    del prezzo effettivo di vendita per il periodo della vendita straordinaria;
    della percentuale di sconto o ribasso;
  • obbligo di portare a conoscenza degli acquirenti l'esaurimento di un determinato tipo di prodotto;  
  • divieto di utilizzo di una grafica ingannevole nella pubblicizzazione della vendita straordinaria.”