Vendita occasionale
Descrizione
In applicazione delle disposizioni contenute nella Legge regionale sul commercio (L.R. n. 28 del 12/11/1999), in particolare del Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica”, sono stati adottati specifici atti per dare piena operatività alla materia della vendita occasionale.
I venditori occasionali sono tipicamente individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:
- di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- beni di valore non superiore a € 150,00 ciascuno;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.
I venditori occasionali non possono svolgere nell’ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.
Ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.
Per ulteriori informazioni sulla vendita occasionale, si rinvia alla pagina dedicata della Regione Piemonte.
Per quanto concerne la normativa regionale in materia, si rinvia alla pagina dedicata della Regione Piemonte.
A livello locale, si richiama la Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 23/08/2018 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1236 del 29/08/2018. In particolare, con quest’ultimo provvedimento sono stati altresì approvati i criteri che disciplinano nel dettaglio le modalità di svolgimento e di gestione dell’attività di vendita occasionale su area pubblica sul territorio del Comune di Cuneo.
Tesserino regionale per la vendita occasionale
Il venditore occasionale per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio dell’apposito tesserino al:
- Comune di residenza, qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
L’istanza per il rilascio del tesserino regionale deve essere presentata esclusivamente per il tramite dello Sportello Unico Digitale (SUOCC) – Modello 3021 e deve contenere:
- le generalità dell’interessato e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale;
- l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna (una, relativa all’istanza, dovrà essere annullata, mentre l’altra dovrà essere conservata e consegnata in originale al momento del ritiro del tesserino, in quanto dovrà essere apposta sul tesserino stesso).
- la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
- la propria condizione di venditore occasionale;
- di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
- che non sussistono per l’ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
Il Comune di Cuneo, qualora all’esito dell’istruttoria non emergano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rilascia all’interessato – entro i successivi 30 giorni – il tesserino regionale per la vendita occasionale.
Il tesserino regionale ha una validità minima di 12 mesi. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.
Come organizzare un mercatino
I soggetti pubblici o privati interessati possono assumere l’iniziativa per la realizzazione dei mercatini, presentando apposito progetto soggetto ad approvazione da parte del Comune.
Preliminarmente alla formale presentazione del progetto, è consigliato prendere contatto con gli uffici comunali competenti.
Il progetto redatto dal soggetto proponente deve contenere:
- la denominazione del mercatino;
- il luogo di svolgimento;
- la data/le date di svolgimento;
- l’orario di svolgimento;
- l’esclusività o l’abbinamento ad altra manifestazione;
- l’eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l’eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
- la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;
- le forme di pubblicità;
- le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
- i criteri di assegnazione degli spazi;
- le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
- le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999;
- gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
Il Comune, qualora ne ravvisi l’opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire l’interesse pubblico e di promozione del territorio.
Ulteriori disposizioni possono essere previste dal Comune in sede locale.
Inoltre, nel caso di gestione del mercatino da parte del soggetto proponente, il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l’impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati.
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