Le aree per la realizzazione di sepolcreti sono concesse senza limitazioni d’età e secondo l’ordine di presentazione della domanda, a condizione che almeno uno dei concessionari sia residente nel Comune di Cuneo o abbia avuto la residenza nel corso dell’ultimo decennio oppure che nel Cimitero dove viene richiesta l’area sia sepolto il coniuge o un parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o un parente di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri. L’atto di concessione di aree per sepolcreti intestato a più persone deve indicare la percentuale spettante a ciascuna di esse. Non è consentita l’assegnazione di più di una concessione di area a favore di una stessa persona e del coniuge convivente. I concessionari sono tenuti ad apporre sul sepolcreto, sul lato sinistro in basso, all’altezza di circa 20 cm. dalla base, il numero identificativo dell’edicola. È obbligo del concessionario indicare l’intestazione del sepolcreto che dovrà riportare i cognomi dei concessionari e dove lo si voglia, l’eventuale vedovanza. È consentito apporre su una lapide, ad esclusiva memoria, il nominativo di un defunto appartenente alla famiglia, a condizione che il nome sia seguito dalla dicitura “a ricordo”.