Unione Civile

  • Servizio attivo

L'Unione civile è un istituto che tutela l’unione tra due persone dello stesso sesso, in analogia con i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio.

A chi è rivolto

A tutti coloro che, maggiorenni e appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.

La richiesta di costituzione dell’unione civile è regolata dall’art. 70-bis del d.P.R 396/2000. La coppia può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dalla residenza (art.70-bis comma 1).

Descrizione

L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni.
Mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l’intera durata dell’unione. La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
• sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
• sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
• sussistano tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, primo comma, del Codice Civile (ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, la zia e la nipote o lo zio e il nipote ecc)
• sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Come fare

I contraenti possono presentare Richiesta di appuntamento per la costituzione unione civile all’Ufficio di Stato Civile nelle seguenti modalità:
1. Prenotando on line “Primo appuntamento per Richiesta di costituzione unione civile tra persone dello stesso sesso” (https://prenotazioni.comune.cuneo.it/servizi/prenotazioni/?idservizio=1957)
2. Contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi contatti sotto)

 

Cosa serve

A questo primo appuntamento è necessario che si presentino entrambi i richiedenti.

I documenti da presentare al momento della richiesta sono i seguenti:

  • Documenti d’identità in corso di validità delle persone che intendono costituire l’unione;
  • Fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità dei due testimoni

Nel caso in cui un/i contraente/i sia/siano di cittadinanza straniera, per il prosieguo del procedimento è indispensabile la presentazione di:

  • Nulla-Osta rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile – completo delle generalità dei genitori – ovvero
    • dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, quando il mancato rilascio sia dovuto al mancato riconoscimento nello Stato di provenienza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o analogo istituto
  • Passaporto, qualora non in possesso di carta d’identità

Il Processo Verbale di richiesta di costituzione di unione civile verrà redatto durante un successivo appuntamento che sarà proposto dall’Ufficiale dello Stato Civile quando sarà entrato in possesso delle certificazioni necessarie dai Comuni di competenza. Sarà necessaria la presenza di entrambi i contraenti.

Inoltre, durante l’appuntamento per la sottoscrizione del processo verbale, sarà possibile procedere alla prenotazione della celebrazione (data, ora e sala)

Non sarà possibile effettuare la prenotazione della celebrazione prima dell’appuntamento previsto per il Processo Verbale di richiesta di costituzione unione civile.

L’UNIONE CIVILE POTRÀ ESSERE CELEBRATA NON PRIMA DI 15 GIORNI E NON OLTRE 180 GIORNI DALLA REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE.

Nel caso i contraenti o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana dovrà essere previsto, a cura degli interessati, l’intervento dell’interprete.

Cosa si ottiene

La celebrazione dell’unione civile.

Tempi e scadenze

Scadenza dell’iter procedurale

180 giorni

Validità richiesta di costituzione

L'unione civile può essere celebrata nei 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale. In caso contrario, la richiesta scade senza produrre effetti.

Costi

Marca da bollo del valore di €16.00

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Casi particolari

Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta presentata congiuntamente da entrambe le parti (articolo 1, comma 4, del Dpcm n.144/2016).

Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive (articolo 3, comma 7, del Dpcm n.144/2016).

Ulteriori informazioni

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 20/01/2026, 13:27

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