La cancellazione anagrafica per irreperibilità è una procedura d’ufficio avviata dal Comune quando una persona non viene trovata al proprio indirizzo di residenza dopo ripetuti accertamenti, durati almeno un anno, e non si hanno notizie del suo trasferimento in altro comune o all’estero. Può essere avviata da segnalazioni di privati o altri enti, tramite un modulo apposito, e comporta la rimozione dai registri anagrafici, con conseguente perdita di diritti (come certificati e voto). La procedura è necessaria per mantenere aggiornati i registri e si basa su accertamenti della Polizia Locale e notifiche ufficiali.
I presupposti della cancellazione anagrafica per irreperibilità sono:
- irreperibilità al censimento: quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
- irreperibilità accertata: quando a seguito di ripetuti accertamenti, effettuati per almeno un anno e opportunamente intervallati, la persona non risulti più dimorante all’indirizzo di iscrizione anagrafica, in un altro indirizzo conosciuto del Comune di Cuneo o di altro comune italiano, di chi sia emigrato stabilmente all’estero senza aver presentato domanda di cancellazione per emigrazione all’estero.
L’avvio del procedimento non è automatico, ma subordinato a verifiche preliminari finalizzate ad accertare la sussistenza del presupposto essenziale della cancellazione, ossia che il cittadino abbia completamente perso ogni reperibilità non solo nel Comune di iscrizione, ma anche presso altri Comuni.
Tale presupposto viene meno qualora la persona segnalata venga rintracciata o si presenti spontaneamente presso codesto Comune, ovvero qualora emerga comunque la sua presenza sul territorio; in tal caso il procedimento viene concluso con la relativa archiviazione.
La cancellazione per irreperibilità può essere disposta non prima di un anno dall’avvio della procedura, periodo durante il quale vengono effettuati accertamenti da parte della Polizia Municipale, opportunamente intervallati.