A chi è rivolto
Cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni sul territorio nazionale, il quale ha diritto al soggiorno permanente.
Il servizio è a richiesta dell’interessato. Il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
Cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni sul territorio nazionale, il quale ha diritto al soggiorno permanente.
Il soggiorno legale e continuativo si dimostra con l’esibizione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti per 5 anni – i requisiti sono gli stessi previsti per l’Attestato di iscrizione anagrafica ma occorre dimostrare di averli mantenuti per cinque anni.
A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente.
La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze:
Prenotare un appuntamento e presentarsi allo sportello.
Un documento di identità.
L’attestazione di soggiorno permanente.
Tempo del procedimento
dalla presentazione della richiesta
Il servizio è soggetto a marca da bollo da 16 euro.
Sono previste deroghe a favore di lavoratori che hanno cessato la loro attività in Italia o si trovano in casi particolari (età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente e altro) e per i loro familiari.
L’articolo 15 del Decreto Legislativo 30 del 2007 prevede la possibilità di maturare il diritto di soggiorno permanente prima di 5 anni: per questo caso è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio.