A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chi ha contratto matrimonio nel Comune di Cuneo o ha contratto matrimonio religioso o all’estero ed è stato trascritto nel Comune di Cuneo.
Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio davanti all'avvocato
Il servizio è rivolto a chi ha contratto matrimonio nel Comune di Cuneo o ha contratto matrimonio religioso o all’estero ed è stato trascritto nel Comune di Cuneo.
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
• Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
• Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
• Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero;
L’accordo di negoziazione assistita che perviene al Comune tramite pec deve essere completo di dichiarazione di conformità del provvedimento all’originale a firma dell’avvocato, il tutto sottoscritto digitalmente.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’ufficio stato civile.
Il servizio è gratuito.
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.
La consegna può avvenire:
Si ricorda che: la documentazione trasmessa via pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato. Nell’ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO