È necessario presentarsi personalmente presso l’ufficio di Stato Civile previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello unico del Cittadino.
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
Successivamente saranno concordati con l’ufficio le date relative alla redazione dell’atto di accordo e dell’atto di conferma dell’accordo (quest’ultimo non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto).
Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell’accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell’accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.