Il genitore, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, può dichiarare di voler riconoscere un figlio come proprio.
Se il figlio è minore di anni 14, il genitore può effettuare il riconoscimento solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il consenso è rifiutato, l’altro genitore dovrà rivolgersi al Giudice competente, il quale deciderà con sentenza in luogo del consenso mancante.
Se il figlio è maggiore di sedici anni, il riconoscimento assume efficacia per l’ordinamento solo con l’assenso da parte del figlio riconosciuto, che può essere reso tramite dichiarazione all’ufficiale dello stato civile contestualmente o successivamente al riconoscimento stesso.
Nel caso di figlio minorenne, l’attribuzione del cognome spetta al Giudice del Tribunale ordinario competente per luogo di residenza del minore riconosciuto. Sarà cura dei genitori presentare istanza in tal senso al Tribunale.
Nel caso di figlio maggiorenne, sarà lo stesso a scegliere il cognome da portare, tramite dichiarazione resa personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile.
Il riconoscimento di figlio è una libera dichiarazione da parte del genitore e una volta fatto è irrevocabile.