A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai coniugi separati.
I coniugi possono, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di Stato Civile, far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del Giudice.
Il servizio è rivolto ai coniugi separati.
Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all’ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.
La competenza dell’ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all’esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.
Se i coniugi sono residenti all’estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.
Presupposto per l’accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Presentarsi personalmente agli uffici dello stato civile previo appuntamento, da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).
È necessario presentare all’ufficio i seguenti documenti:
– documento di identità.
Cessazione degli effetti della separazione personale.
La dichiarazione di riconciliazione viene ricevuta dall’ufficiale di stato civile immediatamente con la stesura dell’atto.
per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data della dichiarazione di riconciliazione.
Il servizio è gratuito.
Riferimenti normativi
art. 157 del codice civile – Cessazione degli effetti della separazione