Pubblicazioni di matrimonio

  • Servizio attivo

La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.

A chi è rivolto

Alle persone residenti in Cuneo che intendono contrarre matrimonio civile, concordatario (cattolico con effetti civili) o religioso (religioni diverse da quella cattolica, con effetti civili) in Cuneo o in altro Comune. Possono farne domanda i diretti interessati o un delegato con procura speciale.

Descrizione

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Le pubblicazioni sono a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

Come fare

Gli sposi possono presentare domanda di pubblicazione con una delle seguenti modalità:

  1. tramite il servizio online dello Sportello Unico Digitale:
    • accedere con CIE o SPID
    • compilare online il modulo di domanda
    • inviare l’istanza
  2. presentandosi personalmente agli sportelli dell’ufficio dello Stato Civile previo appuntamento, da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).

Considerata la complessità della pratica si consiglia di presentare la richiesta nelle modalità suddette all’Ufficio di Stato civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione del matrimonio.

Cosa serve

Per la richiesta di pubblicazioni è necessario presentare i seguenti documenti:

  • modulo di domanda debitamente compilato;
  • documenti di identità dei nubendi;
  • richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
  • per gli stranieri nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia. La firma apposta sul nulla-osta deve essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968). Se uno o entrambi gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio;
  • per i minorenni che abbiano compiuto i 16 anni, è necessario il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori o certificato di capacità matrimoniale.

L‘ufficiale dello stato civile provvede d’ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l’inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l’appuntamento per eseguire la pubblicazione.

I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l’ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.

Matrimonio concordatario

Scadute le pubblicazioni, i nubendi dovranno consegnare al parroco il certificato di eseguita pubblicazione che riceveranno dall’Ufficiale di Stato Civile.

Gli altri documenti necessari (atto di nascita e certificato contestuale di residenza, cittadinanza, stato libero) sono invece acquisiti d’ufficio dall’ufficiale di Stato Civile previa presentazione della domanda di pubblicazione nelle modalità sopraindicate.

Entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione, il parroco deve trasmettere all’ufficiale dello Stato Civile l’atto di matrimonio ai fini della sua trascrizione nei registri degli atti di matrimonio del Comune.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano con decorrenza dalla sua data di celebrazione.

Matrimonio civile a Cuneo

La richiesta di pubblicazioni può essere presentata non prima di 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’evento e deve pervenire almeno 60 giorni prima dell’evento. Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione decadrà automaticamente.
La scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio potrà essere depositata solo in sede di appuntamento per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.

Per i non residenti che intendono contrarre matrimonio civile presso il Comune di Cuneo: la richiesta di pubblicazione deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza. La scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio potrà essere depositata, previo appuntamento, solo dopo che il Comune di Cuneo avrà ricevuto dal Comune competente il certificato comprensivo di delega.

I matrimoni civili sono celebrati nella Casa Comunale dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni.

Si invita a prendere visione del “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili”.

Matrimonio civile in altro Comune italiano

La richiesta di pubblicazioni può essere presentata non prima di 180 giorni (6 mesi) dalla data dell’evento e deve pervenire almeno 60 giorni prima dell’evento. Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione decadrà automaticamente.
La richiesta di celebrazione presso altro Comune dovrà essere comunicata in sede di appuntamento per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.

Scadute le pubblicazioni, il certificato comprensivo di delega viene inviato tramite PEC al Comune di celebrazione che provvederà a richiedere eventuale ulteriore documentazione.

Cosa si ottiene

La redazione di un verbale, la pubblicazione dell’avviso di matrimonio sull’Albo Pretorio del Comune e l’autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.

Tempi e scadenze

La pubblicazione di matrimonio, che avviene dopo l’accertamento dei requisiti in capo ai richiedenti a cura dell’Ufficio (entro 30 giorni, salvo problematiche emerse in fase di accertamento), è affissa all’Albo Pretorio online per 8 giorni consecutivi. Dopo il periodo di affissione, l’atto resta depositato in ufficio per altri tre giorni, per ricevere eventuali opposizioni.

Se i futuri sposi hanno due residenza diverse, il Comune di Cuneo, incaricato delle pubblicazioni da parte dei nubendi, provvederà a richiedere l’affissione presso il secondo Comune di residenza.

I nubendi possono controllare l’andamento delle loro pubblicazioni in modo autonomo collegandosi all’Albo Pretorio online. Il certificato di pubblicazioni riporta la data di inizio dell’affissione e la data di defissione.

Il matrimonio potrà essere celebrato a decorrere dal 4° giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni e non oltre 180 giorni da tale data.

8 giorni

Affissione all'Albo Pretorio

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.

3 giorni

Deposito dell'atto di pubblicazione

Dopo il periodo di affissione, l'atto resta depositato in ufficio per tre giorni, per ricevere eventuali opposizioni.

180 giorni

Validità pubblicazioni

Il matrimonio può essere celebrato nei 180 giorni di validità delle pubblicazioni. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti.

Costi

L’erogazione del servizio non prevede costi.

Se entrambi i coniugi sono residenti nel Comune presso il quale si sta facendo domanda occorre acquistare una marca da bollo dal valore di 16 euro.

Se invece uno dei due coniugi è residente in un Comune diverso è necessario acquistare due marche da bollo, ognuna dal valore di 16 euro.

Le marche da bollo saranno da consegnare al momento dell’appuntamento presso l’ufficio di Stato Civile.

 

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Casi particolari

Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di fare la richiesta all’ufficio competente, può dare incarico, con procura speciale, ad altra persona di fare richiesta in nome e per conto suo.

Per i casi o situazioni particolari rivolgersi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile.

L’opposizione al matrimonio

Se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non è stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale, o un impedimento che non è assolutamente derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000.

Soggetti legittimati a fare opposizione:

– i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado;
– il tutore o il curatore, se uno dei nubendi sia soggetto a tutela o curatela;
– il Pubblico Ministero, quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall’ufficiale dello stato civile (articolo 59 – primo comma – del d.P.R. n. 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio;
– il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio;
– i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto;
– l’ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.

Ulteriori informazioni

Cittadini stranieri residenti in Italia

I cittadini stranieri residenti in Italia devono presentare anche il nulla osta al matrimonio ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano o il certificato di capacità matrimoniale. Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’autorità estera nè da autocertificazione.

Il cittadino straniero deve verificare che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Il nulla osta è rilasciato dalla competente autorità del proprio paese che, a seconda della normativa dello Stato di appartenenza, può essere:
– autorità locale nel paese di provenienza: il nulla osta, se rilasciato nella lingua dello stato di appartenenza, deve essere tradotto in lingua italiana e legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano, tranne nel caso di specifiche convenzioni internazionali;
– autorità diplomatica o consolare in Italia: il nulla osta viene rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata straniera in Italia e, di solito, risulta già redatto in lingua italiana. Deve essere legalizzato dalla Prefettura italiana competente tranne nei casi previsti da particolari convenzioni internazionali.

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Ultimo aggiornamento: 15/12/2025, 09:56

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