Le autenticazioni comprovano l’autenticità di una firma.
È l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale autorizzato (funzionario addetto a ricevere la documentazione, notaio, segretario comunale, altro funzionario incaricato dal Sindaco), che la firma apposta in calce ad una istanza da prodursi a privati è stata apposta in sua presenza. È necessario presentarsi personalmente con un documento d’identità valido.
Il funzionario incaricato dal Sindaco non può autenticare firme nei seguenti casi:
- istanze il cui contenuto abbia natura privatistica e/o contenga manifestazioni di volontà ed altri elementi caratteristici del negozio giuridico (in tal caso l’autenticazione sarà competenza esclusiva di un notaio);
- dichiarazioni concernenti eventi futuri;
- istanze redatte in altra lingua diversa dall’italiano; a tale scopo sarà sempre necessaria l’esibizione di una traduzione ufficiale del documento (normalmente asseverabile in Tribunale) in calce alla quale sarà effettuata l’eventuale autenticazione della sottoscrizione.
Il funzionario incaricato dal Sindaco non ha facoltà di “legalizzare” le sottoscrizioni dei cittadini come talvolta richiesto dall’utenza, ma deve entrare nel merito del contenuto dell’istanza onde poter valutare la propria competenza o meno all’autenticazione della sottoscrizione.