La concessione di contributi è prevista in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 8.000,00.
Alternativa alla mancata accettazione dell’accordo da parte del proprietario
Nell’ipotesi in cui non sia possibile addivenire ad un’intesa tra proprietario e inquilino per il normale ripristino del rapporto di locazione, viene promosso il ricorso al sistema degli incentivi stabiliti per le Agenzie sociali per la locazione (ASLO), al fine di proporre il nucleo familiare ad un nuovo proprietario, preliminarmente informato dall’ufficio stesso della condizione di morosità dell’inquilino, disposto a stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998.
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 3 DM 30.3.2016):
a. avere un reddito derivante da attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d. non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell’alloggio locato;
e. avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
f. aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di una o più situazioni come indicate in precedenza;
g. non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Costituisce criterio di preferenza per la concessione dell’eventuale contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, minore o con invalidità accertata per almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende per i servizi sanitari locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.