Imposta Municipale Propria (IMU)

  • Servizio attivo

Presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati.

A chi è rivolto

Possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2020, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi da 738 a 783, ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI e ha disciplinato la “nuova IMU”.

L’IMU è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di:
– fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
– aree fabbricabili;
– terreni agricoli.

Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
– proprietario dell’immobile;
– titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
– genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
– concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
– locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Esenzioni e non imponibilità
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione.
Ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria si intende:

  • per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  • per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo.

L’imposta municipale propria non si applica altresì:

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione entro il termine previsto;
  • all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono esenti dall’imposta gli immobili elencati all’articolo 1, comma 759, Legge 27.12.2019 n. 160 ed in specifico:

  • beni merce: ai sensi dell’art. 1 comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU. L’articolo 1, comma 769, della Legge 160/2019 ha espressamente previsto l’obbligo dichiarativo per gli immobili che beneficiano dell’esenzione dal 2022;
  • immobili occupati abusivamente: ai sensi dell’art. 1 commi 81 e 82 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo comunica al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione con la dichiarazione entro il termine previsto dalla legge. L’esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni sopra riportate.

Agevolazioni, riduzioni e detrazioni

Comodato d’uso

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati in categoria A, ad esclusione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il soggetto passivo possiede in Italia solo l’immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato oppure possiede al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);
  • l’immobile è utilizzato a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafica e dimora abituale);
  • il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell’immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero.
Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell’agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l’applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall’Agenzia delle Entrate.
Per avvalersi della presente agevolazione, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell’imposta.

Locazione a canone concordato

Per le locazioni di unità abitative concesse in locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 alle condizioni stabilite dagli accordi territoriali in vigore (c.d. a canone concordato), l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Si rammenta che:

  • per gli immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 è necessario che l’inquilino adibisca l’immobile ad abitazione principale, pertanto l’aliquota ridotta dell’IMU si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione, solo a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell’immobile locato entro 30 giorni dalla data di decorrenza. In tutti gli altri casi, l’applicazione dell’aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche;
  • il requisito della residenza non è richiesto per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – della Legge n. 431/1998 “locazione abitativa agevolata per studenti universitari” e per quelli stipulati con lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato di durata superiore 4 mesi, domiciliati nel Comune di Cuneo e residenti in comuni che distano oltre 50 km dal Comune di Cuneo, ridotti a 40 km nel caso in cui si tratti di comuni montani. In tali casi è necessario presentare certificazione d’iscrizione rilasciata dall’ateneo o dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro.

La modulistica e i documenti di supporto sono consultabili alla pagina dedicata al servizio “Contratti a canone concordato”.

Riduzione IMU pensionati residenti all’estero

La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia è pari al 50%. Ad introdurre questa agevolazione è la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 48) e può essere applicata ad un unico immobile, che deve essere adibito ad uso abitativo e, soprattutto, non deve essere locato o dato in comodato d’uso.

Contattando l’ufficio IMU è possibile ottenere informazioni per il calcolo dell’imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione della modulistica (F24, dichiarazioni IMU, richieste di rimborso e richieste per aliquota agevolata).

Come fare

Per il calcolo dell’IMU dovuta è possibile accedere al seguente link:

Calcolo IMU 2026

Attenzione: il presente calcolatore applica le aliquote del Comune di Cuneo, se utilizzato per calcoli inerenti ad immobili siti in altri comuni, modificare il comune di ubicazione nell’apposito campo e verificare le aliquote.

Per effettuare il versamento
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

Il versamento dell’IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24, che è reperibile presso gli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

in alternativa è possibile utilizzare il servizio online Dichiarazione IMU per la compilazione guidata (vedo la sezione “Accedi al servizio“).

Cosa serve

Il pagamento dell’IMU può avvenire esclusivamente attraverso il modello F24.

Nel caso in cui si voglia autorizzare un’altra persona a chiedere informazioni al posto proprio è necessaria la delega corredata dal documento d’identità del delegante e del delegato.

Cosa si ottiene

L’assolvimento dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

Tempi e scadenze

Per il versamento

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate o con un unico versamento, entro:

  • acconto (o soluzione unica): 16 giugno;
  • saldo: 16 dicembre.

Per presentare la dichiarazione
I soggetti passivi interessati devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
L’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio dell’anno corrente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la nuova versione della dichiarazione IMU per gli Enti non Commerciali con decreto del 24 aprile 2024.
Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Costi

Il procedimento non prevede costi aggiuntivi oltre all’importo dell’IMU.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio IMU

Indirizzo: Largo Barale, 1

Documenti

Prospetto aliquote IMU – Comune di Cuneo

Prospetto aliquote IMU in vigore a decorrere dall’annualità 2025.

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Concessione di unità abitative in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta

Concessione di unità abitative in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta

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IMU Regolamento vigente

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020.

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Valori medi venali aree edif. 2021 – Tabella 1

Tabella dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili in vigore dal 1° gennaio 2021.

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Coefficienti riduttivi 2021 – Tabella 2

Coefficienti riduttivi per il calcolo dell'IMU in vigore dal 1° gennaio 2021.

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Valori medi venali aree edif. 2014-2020 – Tabella 1

Tabella dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

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Coefficienti riduttivi 2014-2020 – Tabella 2

Tabella dei coefficienti riduttivi in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

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Ulteriori informazioni

Aliquote
Per l’anno corrente le aliquote non sono variate, pertanto il prospetto delle aliquote è consultabile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Fiscalità locale, selezionando come anno di approvazione della delibera l’anno 2025

Valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili
Ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, il valore per le aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, stabiliti dal Comune, sono indicati nelle tabelle che seguono.

Dal 01/01/2021
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 140 del 27/05/2021, ha modificato l’allegato “A” del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, contenente la tabella 1 dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, così come indicato nelle tabelle consultabili nella sezione “Documenti”.

La suddetta variazione ha effetto a partire dal 01/01/2021.

Fino al 31/12/2020
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 262 del 27/11/2014, ha modificato l’allegato “A” al “Titolo I – IMU” del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC)”, contenente la tabella 1 dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili e la tabella 2 dei coefficienti riduttivi, così come indicato nelle tabelle consultabili nella sezione “Documenti”.

La suddetta variazione ha effetto a partire dal 01/01/2014.

Fino al 31/12/2013
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 156 del 20/11/2007, ha modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), definendo i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili inserite nel nuovo Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del C.C. n. 147 del 21/12/2004.

All’interno del nuovo Regolamento I.M.U. è stato inserito l’allegato “A” riportante la tabella dei valori medi per ogni nuovo ambito individuato nello strumento urbanistico (tabella A) e la tabella dei coefficienti riduttivi dei suddetti valori medi (tabella B). Tali coefficienti riduttivi possono essere utilizzati solo in presenza delle casistiche indicate nella tabella B.

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Ultimo aggiornamento: 25/05/2026, 13:22

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