Cremazione

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La cremazione è una pratica che consiste nel ridurre in cenere, tramite procedimento termico, le spoglie mortali raccogliendole in un'urna cineraria.

A chi è rivolto

Ai cittadini residenti nel comune di Cuneo che rientrino in una delle seguenti categorie:

  • parenti di sangue più prossimi di un defunto, individuati dalla legge;
  • parente, affine, conoscente o incaricato (anche ditta di onoranze funebri) che desideri far cremare un defunto che al momento della morte risulti iscritto ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  • coloro che desiderano avere informazioni sulle modalità con le quali possono manifestare la volontà di essere cremati alla loro morte.

Descrizione

La cremazione è il procedimento attraverso il quale, dopo il rito funebre, si riduce il feretro in cenere. È possibile ricorrere alla cremazione anche per i resti mortali recuperati a seguito di esumazione o estumulazione.

La pratica della cremazione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Comune di decesso che deve assicurare il rispetto della volontà del defunto risultante da:

  • disposizione testamentaria, indifferentemente nella forma del testamento (olografo o dell’atto notarile pubblico o segreto);
  • iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati;
  • dichiarazione resa dai familiari del defunto, con atto scritto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione, previa autorizzazione del Comune ove è avvenuto il decesso e sempre nel rispetto della volontà del defunto, potranno – conformemente alla normativa ivi vigente – essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private all’aperto, acquisito il consenso dei proprietari, e comunque non nei centri abitati, o conservate all’interno di un’urna cineraria che potrà essere tumulata, interrata o affidata ai familiari.

Come fare

La persona che desidera essere cremata alla propria morte può:

  • esprimere la propria intenzione tramite testamento olografo;
  • iscriversi ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Le persone che desiderino cremare un loro parente defunto possono presentare un’istanza di cremazione su appuntamento, da concordare contattando l’Ufficio via mail o lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).

L’istanza, in mancanza di disposizione testamentaria, deve essere presentata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più  parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Cosa serve

Per avviare la procedura occorre presentare all’ufficiale dello Stato Civile la seguente documentazione:

  • modello debitamente compilato;
  • documento di identità del firmatario;
  • documento di attestazione della volontà del defunto.

Come attestazione della volontà alla cremazione del defunto, può essere presentato uno dei seguenti documenti:

  • disposizione testamentaria del defunto, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria;
  • nel caso di iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati, dichiarazione scritta, datata e sottoscritta dall’interessato, da cui risulti la volontà del medesimo di essere cremato, debitamente convalidata dal presidente dell’associazione;
  • modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “Dichiarazione di volontà alla cremazione e successiva destinazione ceneri” (modulo 3551 – scaricabile nella sezione “Documenti”) ,attestante la volontà del defunto alla cremazione resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato e, nel caso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, sottoscritta avanti al funzionario addetto al ricevimento ovvero trasmessa unitamente a copia di un valido un documento di identità;
  • certificazione redatta dal medico curante o dal medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, contenente altresì il parere favorevole alla cremazione nel caso di morte improvvisa o sospetta;
  • nulla osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria nel caso di defunto straniero;
  • nulla osta alla cremazione rilasciato dalle autorità nazionali del defunto, debitamente legalizzato dalla competente Prefettura, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali.

Cosa si ottiene

Autorizzazione alla cremazione rilasciata dall’ufficio di Stato Civile.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

30 giorni

Tempo del procedimento

Termine massimo dalla presentazione dell'istanza per l' ottenimento dell'autorizzazione

Costi

Marca da bollo del valore di 16 euro

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Casi particolari

I soggetti legittimati ad esprimere la volontà del defunto alla cremazione vanno identificati, secondo quanto disposto dall’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, sulla base di un criterio esclusivo, nel senso che in via prioritaria è il coniuge, anche se in stato di separazione legale e fino a quando il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata a margine dell’atto di matrimonio. In mancanza del coniuge subentrano i parenti in linea retta e collaterale individuati secondo gli artt. 74 e ss. del codice civile fino al sesto grado. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è necessaria la manifestazione di volontà della maggioranza assoluta dei parenti. Devono, invece, ritenersi esclusi gli affini.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
L. 30 marzo 2001 n. 130
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
Codice Civile art. 74-78
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 art. 78-81
L.R. 31 ottobre 2007 n. 20
L.R. 3 agosto 2011 n. 15
D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R

 

 

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Ultimo aggiornamento: 27/11/2025, 11:24

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