Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Cuneo che pernottano nelle strutture ricettive, cioè le strutture che offrono alloggio nel Comune di Cuneo. Il gettito sarà destinato a interventi in materia di turismo.

A chi è rivolto

Ospiti 

L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico.  L’imposta è dovuta per persona per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per trimestre o fino a un massimo di 10 pernottamenti non consecutivi per trimestre.

Strutture ricettive 

Le strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione delle comunicazioni trimestrali, della dichiarazione annuale telematica e del conto giudiziale di gestione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento vigente.

Il Comune di Cuneo mette a disposizione delle strutture ricettive un software di gestione che consente l’inserimento e l’invio online dei dati relativi all’Imposta di soggiorno.

Descrizione

L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, emanato in attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale. Tale norma è stata, poi, modificata dall’art. 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’imposta di soggiorno riscossa nell’ambito delle locazioni brevi è, invece, disciplinata dall’art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il presupposto dell’imposta di soggiorno è individuato nell’alloggiare nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale. L’imposta si applica per persona e per pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi o fino a un massimo di 10 pernottamenti non consecutivi, per trimestre.

soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale e non risultano iscritti all’anagrafe comunale.

Il responsabile del pagamento dell’imposta è il gestore della struttura ricettiva. Tale qualificazione era inizialmente prevista solo nell’ambito della disciplina delle locazioni brevi con riferimento al “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi”. L’art. 180, comma 3, del D. L. 34/2020 ha, invece, esteso a tutti i gestori delle strutture ricettive, e pertanto anche a coloro che esercitano attività imprenditoriale di carattere alberghiero, la qualifica di responsabile del pagamento.

Tariffe

L’imposta è graduata e commisurata per persona e per pernottamento ed è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per trimestre solare o di 10 pernottamenti non consecutivi sempre per trimestre solare.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno (art. 3 Reg.to):

  • i minori entro il dodicesimo anno di età;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici di gruppi organizzati (ogni autista e 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti);
  • le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa;
  • i malati e i soggetti che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie;
  • i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie (due accompagnatori per paziente);
  • le scolaresche con i relativi docenti accompagnatori e gli studenti universitari iscritti nei corsi di laurea aventi sede a Cuneo;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  • i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.

L’applicazione delle esenzioni è subordinata alla compilazione e sottoscrizione, da parte dell’interessato, dell’apposita modulistica.

Gestori strutture ricettive

Accesso al portale

È possibile accedere al portale attraverso una delle seguenti modalità:

  • Credenziali personali (nome utente e password);
  • Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID (per info: www.spid.gov.it).

Obblighi dei gestori relativi all’imposta

I gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi:

  • attivare account, contestualmente con l’inizio dell’attività, per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
  • informare i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi, e richiedere il pagamento dell’imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;
  • riscuotere l’imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”;
  • perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (ossia entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre di ogni anno):
  • riversare al Comune le somme riscosse attraverso una delle seguenti modalità:
  1. modello di pagamento F24, indicando il codice tributo “3936” e il codice ente/codice comune “D205” (il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”);
  2. bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria:

Presso: Intesa Sanpaolo S.p.A.

IBAN: IT 26 Y 03069 10213 1000 000 46038

Intestazione: COMUNE DI CUNEO – SERVIZIO TESORERIA

BIC: BCITITMM

Causale: IMPOSTA DI SOGGIORNO, denominazione struttura ricettiva e trimestre di riferimento.

  • comunicare, tramite il portale, i seguenti dati (comunicazione trimestrale):
  1. numero di pernottamenti soggetti all’imposta;
  2. numero di pernottamenti esenti dal pagamento suddivisi per tipologia;
  3. numero delle persone che hanno pernottato;
  4. imposta incassata ed estremi versamento.

N.B. La comunicazione trimestrale va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti solamente di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

  • presentare al Comune il conto giudiziale della gestione relativo all’anno precedente in qualità di agente contabile perentoriamente entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale cumulativa relativa all’anno precedente, perentoriamente entro il 30 giugno di ogni anno ed esclusivamente in via telematica;
  • conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nella struttura e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
  • ove richiesto, esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Cuneo atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

Parimenti i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell’Imposta di Soggiorno, di tutti gli obblighi previsti sopra e degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale.

 

Altri obblighi dei gestori

Oltre a quanto specificato sopra, i gestori delle strutture ricettive hanno i seguenti obblighi ulteriori:

  • presentare o aggiornare la dichiarazione relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
  • richiedere codice identificativo regionale (CIR) alla Regione Piemonte, attraverso il portale Locazioni turistiche;
  • richiedere codice identificativo nazionale (CIN) accedendo alla Banca Dati delle Strutture ricettive ( BDSR) sul sito del Ministero del Turismo;
  • trasmettere mensilmente i dati statistici dei flussi turistici e inviare l’aggiornamento annuale delle caratteristiche e dei prezzi al servizio Piemonte Dati Turismo, attraverso la piattaforma Ross1000 (Per ulteriori informazioni: Piemonte dati turismo);
  • comunicare giornalmente le persone alloggiate nelle strutture ricettive alle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 109 TULPS, attraverso la piattaforma AlloggiatiWeb.

Penalità, indennità, sanzioni, rimborsi

Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Per omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

L’elenco completo delle ulteriori sanzioni è disponibile all’art. 9 del Regolamento.

La procedura di rimborso delle somme versate e non dovute è indicata all’art. 12 del Regolamento.

Come fare

Ospiti

Il pagamento dell’Imposta di Soggiorno avviene direttamente presso la struttura ricettiva. L’ospite riceverà una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.

Strutture ricettive  

Il Comune di Cuneo mette a disposizione delle strutture ricettive un software di gestione che consente l’inserimento e l’invio online dei dati dell’Imposta di soggiorno.

I gestori/locatori sono tenuti a registrarsi al portale telematico al fine di trasmettere le comunicazioni trimestrali e il conto giudiziale di gestione.

Cosa serve

Strutture ricettive 

Per il primo accesso al portale occorre effettuare la registrazione sul sito della Regione Piemonte e successivamente verranno inviate le credenziali per l’accesso al portale dell’Imposta di soggiorno. In seguito, sarà possibile accedere anche tramite il proprio SPID.
Tramite il portale è possibile compilare e trasmettere i dati richiesti.

Cosa si ottiene

Contattando l’ufficio è possibile ottenere informazioni per il riversamento dell’imposta, per il ravvedimento operoso e per la compilazione dei dati sul portale.

Tempi e scadenze

Scadenze riversamenti e comunicazioni trimestrali:

Per ogni anno di imposta le scadenze sono:

  • 15 gennaio
  • 15 aprile
  • 15 luglio
  • 15 ottobre

 

Scadenza conto giudiziale:

  • Entro il 31 gennaio dell’anno successivo

 

Scadenza dichiarazione annuale:

  • Entro il 30 giugno dell’anno successivo

Costi

L’imposta è graduata e commisurata per persona e per pernottamento ed è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per trimestre solare.

Il costo va da 0,50 a 3 euro a seconda del tipo di struttura.

Le tariffe nel dettaglio sono consultabili nella sezione “Documenti“.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno

L'imposta è basata sul pernottamento in strutture ricettive nel territorio di Cuneo, incluse varie tipologie come alberghi, B&B, campeggi e case vacanze.

Scarica Vai al documento

Tariffe dell’Imposta di soggiorno

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 29/03/2018.

Scarica Vai al documento
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 03/10/2025, 10:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri