Canone Unico Patrimoniale

  • Servizio attivo

Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

A chi è rivolto

Il Canone è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
    Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione di suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Il Canone unico relativo alle pubbliche affissioni è affidato in gestione alla società I.C.A. srl.

Descrizione

Dal 1° gennaio 2021, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi da 816 a 836, ha istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Da questa data il canone sostituisce i seguenti prelievi:

  • Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • Imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
  • Diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
  • Canone ricognitorio.

Il canone è dovuto per:

  1.  l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresa l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritto di pubblico passaggio;
  2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o di pubblico passaggio o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, effettuata da chiunque a qualunque titolo e in qualunque forma (salvo i casi di esenzione). Sono comprese tutte le forme di comunicazione visive o acustiche diffuse nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Occupazioni suolo pubblico

Le occupazioni possono essere:

  • temporanee: di durata inferiore all’anno, tra cui giornaliere, settimanali, mensili, anche ricorrenti;
  • permanenti: di durata non inferiore all’anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili;
  • occasionali: se relative all’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (senza vendita) oppure a festoni, addobbi, luminarie posizionati in occasione di ricorrenze.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico, o di suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, sono vincolate all’ottenimento di specifica concessione (anche quelle eventualmente esenti dal Canone) e sono disciplinate dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. L’occupazione priva di concessione è abusiva e, come tale, sanzionata a norma di legge.

La concessione all’occupazione di suolo pubblico è il documento che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina l’applicazione del canone. La stessa è necessaria anche nel caso in cui l’occupazione sia esente dal pagamento del canone ed è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

Chiunque intenda occupare, a carattere permanente o temporaneo, una porzione di spazio pubblico o privato ad uso pubblico, è tenuto a presentare, prima dell’inizio dell’occupazione, la domanda per il rilascio di concessione all’occupazione di suolo pubblico all’ufficio competente.

Tipologia occupazione Ufficio competente
Passi carrabili e manomissioni Ufficio Strade
Carattere edile (cantieri e traslochi) Ufficio Traffico Polizia Locale
Carattere commerciale
(dehors-padiglioni, bancarelle ed eventi promozionali o commerciali)
Ufficio Attività produttive
Manifestazioni ed eventi in genere Ufficio Manifestazioni
Manifestazioni ed eventi di carattere sportivo Ufficio Sport
Manifestazioni ed eventi di carattere culturale Settore Cultura
Manifestazioni ed eventi di carattere sociale Settore socio-educativo

 

Canone

L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

  • durata;
  • superficie;
  • tipologia;
  • finalità;
  • zona occupata.

Non sono soggette a canone le occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie soggetta al pagamento è quella che corrisponde all’area della proiezione verticale dell’oggetto sul suolo.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per gli stessi il canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Le occupazioni temporanee sono anche assoggettate al pagamento della Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a Euro 1.000 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento.

In caso di cancellazioni effettuate in corso d’anno le stesse hanno validità per l’anno solare successivo; nel caso in cui non venga presentata istanza di cancellazione, il canone sarà dovuto per l’intera annualità.

In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d’anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.

Come calcolare il canone

Per quantificare il Canone unico occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:

  • tariffa per occupazione temporanea oppure permanente, secondo la categoria di strada o area oggetto di occupazione;
  • superficie oggetto di occupazione in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
  • giorni di durata dell’occupazione (solo per le occupazioni temporanee);
  • coefficiente riduttivo di fascia oraria (solo per le occupazioni a ore).

All’ammontare così determinato si applicano eventuali agevolazioni/riduzioni (oppure maggiorazioni), quando previste.

Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee sono anche assoggettate al pagamento della Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Modalità di pagamento

Il pagamento del canone può avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, utilizzando i documenti forniti dall’ufficio.

Esenzioni dal canone

Sono escluse dal canone varie tipologie di occupazione, l’elenco completo è disponibile all’art. 32 del Regolamento.

Riduzioni del canone

  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 50%;
  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni si applica un’ulteriore riduzione del 50% (cumulabile con la precedente).

L’elenco completo delle agevolazioni è disponibile all’art. 33 del Regolamento.

Penalità, indennità, sanzioni

Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 10% (si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, invece le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento). Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.

Diffusione messaggi pubblicitari

Le diffusioni di messaggi pubblicitari possono essere:

  • temporanee: di durata inferiore all’anno;
  • permanenti: di durata non inferiore all’anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.

Tutti i mezzi pubblicitari (anche quelli eventualmente esenti dal Canone) possono essere installati soltanto quando si è in possesso dell’apposita autorizzazione. La pubblicità priva di autorizzazione è abusiva e, come tale, sanzionata a norma di legge.

L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di conseguire l’ottenimento dell’autorizzazione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi del Regolamento vigente.

Chiunque intenda intraprendere iniziative di diffusione di messaggi pubblicitari, in qualunque forma, purché visibile e/o udibile all’esterno, ancorché effettuata in spazi privati quando gli stessi sono percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, è tenuto a presentare domanda all’ufficio competente prima dell’inizio della diffusione. Qualsiasi esposizione pubblicitaria permanente è comunque sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Tipologia pubblicità Ufficio competente
Insegne Ufficio Arredo urbano
Targhe e vetrofanie (prive di insegne)

Cartelli pubblicitari e preinsegne

Ufficio Canone Unico
Pubblicità temporanea Ufficio Canone Unico

 

Diffusioni di messaggi pubblicitari soggette a dichiarazione

Sono soggette alla presentazione di apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di autorizzazione le seguenti tipologie di esposizione pubblicitaria:

  • Esposizione di locandine all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone; il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. È vietato il volantinaggio sulle auto in sosta e il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
  • Pubblicità su veicoli per conto proprio o per conto terzi: deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Cuneo; la dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo. È vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari.
    Per gli aspetti tributari, sono esenti dal pagamento del canone le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo; qualunque altra indicazione viene quantificata secondo la tariffa ordinaria (cat. n. 6), il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
  • Pubblicità esposta sulle vetrine o porte d’ingresso e realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Cartelli “vendesi/affittasi” degli immobili sui quali sono affissi temporaneamente: se aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione, se aventi superficie fino a due mq è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone, se aventi superficie superiore a due mq è necessaria la preventiva richiesta di autorizzazione all’installazione e versamento del canone dovuto.
  • Pubblicità, permanente o temporanea, effettuata all’interno di luoghi aperti al pubblico (stadi e impianti sportivi, cinema, teatri, centri commerciali, ecc.) non visibile dalla pubblica via: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Pubblicità su cantieri (effettuata secondo quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari): da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone.

Canone

L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

  • durata
  • superficie
  • tipologia
  • finalità
  • zona occupata

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per le pubblicità temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

Per le pubblicità permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a Euro 1.000 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento.

In caso di cancellazioni effettuate in corso d’anno, successivamente al 31 gennaio, le stesse hanno validità per l’anno solare successivo; nel caso in cui non venga presentata istanza di cancellazione, il canone sarà dovuto per l’intera annualità.

In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d’anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.

Esposizione pubblicitaria temporanea su cartelli e totem

La diffusione temporanea di messaggi pubblicitari attraverso l’utilizzo di cartelli e totem è consentita nelle postazioni sottoindicate, unicamente per pubblicizzare manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali.

Ai fini pubblicitari, il cartello è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari, mentre il totem è una particolare tipologia di cartello autoportante, costituita da una superficie espositiva monofacciale, bifacciale o polifacciale.

Per questa tipologia di esposizione pubblicitaria si applica l’articolo 4.4.2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Postazioni

Il posizionamento di cartelli e totem è ammesso nelle seguenti postazioni:

  • Piazzale della Libertà – lato valle
  • Piazzale della Libertà – lato monte
  • Corso A. De Gasperi (area verde spartitraffico più a valle di Corso Francia)
  • Piazzale Porta Torino (Discesa Bellavista)
  • Piazza Torino (area verde lato Lungogesso Papa Giovanni XXIII)
  • Piazzale Porta Mondovì

E’ consentito il posizionamento di soli totem nelle seguenti postazioni (1 mezzo per postazione):

  • Corso Francia angolo via L. Einaudi (massimo 2 mezzi)
  • Piazza Europa – lato valle (massimo 2 mezzi)
  • Largo G. Audiffredi
  • Piazza T. Galimberti angolo via G. Mameli   NON DISPONIBILE
  • Corso Nizza sagrato corso Dante – lato Stura
  • Corso Nizza sagrato corso Dante – lato Gesso
  • Lungostura J. F. Kennedy fronte palestra Cantore

Disposizioni particolari

La diffusione temporanea di messaggi pubblicitari attraverso l’utilizzo di cartelli e totem è consentita unicamente per pubblicizzare manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali.

Sul telo dei cartelli e dei totem è ammessa la presenza di eventuali messaggi pubblicitari di sponsor commerciali aventi fine di lucro, purché nel loro complesso non superino il 10% della superficie espositiva.

Ogni manifestazione può essere pubblicizzata non più di tre volte ad anno solare, in massimo tre postazioni contemporaneamente e per un periodo non superiore a trenta giorni nella medesima posizione. Inoltre, ogni richiedente, organizzatore dell’evento, può presentare non più di quattro istanze ad anno solare.

Sulla singola faccia del medesimo mezzo pubblicitario è ammesso promuovere manifestazioni diverse, purché realizzate dal medesimo organizzatore (es. su un totem bifacciale è possibile promuovere sul lato fronte l’evento A e sul lato retro l’evento B).

Non è consentita la modifica dell’oggetto dell’esposizione pubblicitaria, pena la decadenza dell’autorizzazione (se già rilasciata).

Per i totem l’ingombro delle strutture, identificabile nella loro proiezione a terra, deve essere inferiore a 2 mq.

Installazione

L’esposizione pubblicitaria temporanea attraverso cartelli e totem è sempre subordinata alla presentazione dell’apposita Segnalazione certificata di inizio attività.

Per procedere all’installazione di mezzi pubblicitari temporanei (in postazioni predefinite) occorre:

  1. Verificare la disponibilità della postazione desiderata, contattando l’ufficio (su richiesta, è possibile “prenotare” la postazione, che rimarrà riservata per massimo dieci giorni; entro tale periodo occorre trasmettere la domanda completa, decorsi inutilmente i dieci giorni lo spazio richiesto torna disponibile per altri eventuali soggetti richiedenti).
  2. Presentare la S.C.I.A. corredata dei necessari documenti, che deve essere presentata telematicamente attraverso il S.U.A.P. almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’esposizione pubblicitaria (non è consentita la compilazione e trasmissione in altro modo).
  3. Saldare l’importo richiesto dall’ufficio a titolo di Canone unico patrimoniale, solo dopo il pagamento è possibile installare cartelli e totem. In caso contrario, l’esposizione accertata sarà considerata a tutti gli effetti abusiva.

Come calcolare il canone

Per quantificare il Canone unico occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:

  • tariffa per esposizione temporanea oppure permanente, secondo la categoria di strada o area oggetto di esposizione pubblicitaria;
  • superficie pubblicitaria in metri quadrati, ossia la superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, così arrotondata:
    –  le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
    –  le frazioni di metro quadrato, oltre il primo, si arrotondano al mezzo metro quadrato;
  • giorni di durata dell’esposizione (solo per le esposizioni temporanee).

All’ammontare così determinato si applicano eventuali agevolazioni/riduzioni (oppure maggiorazioni), quando previste.

Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Modalità di pagamento

Il pagamento del canone può avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, utilizzando i documenti forniti dall’ufficio.

Esenzioni dal canone

  • Insegne di esercizio: se la superficie complessiva delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività; sono equiparate alle insegne le targhe a parete e le vetrofanie.
  • Informazioni all’utenza: i mezzi pubblicitari inerenti l’attività, ad eccezione delle insegne, collocati ove si effettua l’attività stessa e/o esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all’attività in essi esercitata, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
  • Cartelli “vendesi/affittasi”: se aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e se affissi sugli immobili oggetto del cartello.
  • Veicoli: le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

L’elenco completo delle esenzioni è disponibile all’art. 32 del Regolamento.

Riduzioni del canone

Sono previste alcune riduzioni del canone per la diffusione pubblicitaria, l’elenco completo è disponibile all’art. 33 del Regolamento.

Penalità, indennità, sanzioni

Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Per le pubblicità abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 10% (si considerano permanenti le pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, invece le pubblicità temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento). Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.

Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG)

La Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

L’occupazione periodica o ricorrente di durata superiore a 183 giorni ad anno solare è soggetta alla tariffa ordinaria.

La TARIG viene applicata esclusivamente alle occupazioni temporanee (a titolo esemplificativo: manifestazioni commerciali, culturali, folcloristiche, politiche, sociali, sportive, sagre, fiere, circhi e spettacoli viaggianti, occupazioni per l’esercizio di un’attività commerciale, dehor, sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali, ecc.) secondo i criteri stabiliti per il Canone unico patrimoniale e il relativo pagamento deve essere effettuato entro i termini previsti per il canone medesimo, pertanto contestualmente al rilascio della concessione di occupazione.

Sono escluse dall’applicazione della TARIG le seguenti occupazioni:

  • Occupazioni assoggettate al Canone mercatale (art. 1 c. 838 L. 160/2019);
  • Occupazioni di carattere edile, il cui smaltimento dei rifiuti è regolato da apposita normativa.

Non si fa luogo al versamento se l’importo da corrispondere è inferiore a 2,00 euro.

Penalità, indennità, sanzioni

L’elenco completo di penalità, indennità, sanzioni è disponibile all’art. 23 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale contenenti messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

L’affissione di manifesti negli spazi pubblici può avvenire solo a cura del concessionario; esistono tariffe diverse a seconda che l’affissione riguardi attività commerciali o comunicazioni prive di rilevanza economica.

Il servizio delle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione all’operatore economico «I.C.A. S.r.l.» per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2026.

Per effettuare un’affissione e conoscere le relative tariffe rivolgersi al competente Ufficio Affissioni della società I.C.A. srl:

tel. 0171 698918

mail: ica.cuneo@icatributi.it

sede: Cuneo – corso Nizza n° 63 (1° piano)

 

Come fare

Canone unico:

Il pagamento del canone può avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, utilizzando i documenti forniti dall’ufficio Canone unico.

Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG)

Il pagamento della TARIG deve essere effettuato entro i termini previsti per il canone, pertanto contestualmente al rilascio della concessione di occupazione, utilizzando i documenti forniti dall’ufficio Canone unico.

Pubbliche affissioni

Per effettuare un’affissione e conoscere le relative tariffe rivolgersi al competente Ufficio Affissioni della società I.C.A. srl:

tel. 0171 698918

mail: ica.cuneo@icatributi.it

sede: Cuneo – corso Nizza n° 63 (1° piano)

Procedura online

Possono essere presentate online su sportello Unico Digitale:

La modulistica online deve essere compilata in modalità telematica attraverso lo Sportello digitale SUAP, seguendo le istruzioni della Guida operativa.
Non è consentita la compilazione e trasmissione in altro modo (ad es. via email o PEC).

Cosa serve

Per ottenere l’avviso di pagamento del canone unico patrimoniale è necessario essere in possesso di un’autorizzazione/concessione, rilasciata dall’ufficio competente (vedi sopra).

Cosa si ottiene

Contattando l’ufficio è possibile ottenere l’avviso di pagamento per effettuare il versamento del canone dovuto, informazioni relative al canone, all’eventuale ravvedimento operoso e alle diffide di pagamento emesse.

Tempi e scadenze

Occupazioni permanenti

I soggetti passivi effettuano il versamento del canone dovuto al Comune per l’anno in corso entro il 28 febbraio. Per gli importi superiori a 1.000 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:

  • Prima rata (o rata unica):   28 febbraio;
  • Seconda rata:                    30 aprile;
  • Terza rata:                         31 luglio;
  • Quarta rata:                       31 ottobre.

Occupazioni temporanee

Il pagamento del canone deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Le occupazioni temporanee sono soggette anche al pagamento della Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG)

Il pagamento della TARIG deve essere effettuato entro i termini previsti per il canone unico, pertanto contestualmente al rilascio della concessione di occupazione.

Pubblicità permanenti

I soggetti passivi effettuano il versamento del canone dovuto al Comune per l’anno in corso entro il 28 febbraio. Per gli importi superiori a 1.000 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:

  • Prima rata (o rata unica):   28 febbraio;
  • Seconda rata:                    30 aprile;
  • Terza rata:                         31 luglio;
  • Quarta rata:                       31 ottobre.

Pubblicità temporanee

Il pagamento del canone deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione.

Costi

Il servizio non prevede costi. Per quantificare il canone la sezione “Descrizione“.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Dichiarazione di cessazione/rimozione di pubblicità

La modulistica PDF, compilata in modo leggibile in ogni parte e completa degli allegati previsti, può essere consegnata all'Ufficio Protocollo oppure inviata tramite email a canoneunico@comune.cuneo.it o PEC a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

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Dichiarazione di realizzazione di pubblicità

La modulistica, compilata in modo leggibile in ogni parte e completa degli allegati previsti, può essere consegnata all'Ufficio Protocollo oppure inviata tramite email a canoneunico@comune.cuneo.it o PEC a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

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Canone Unico Patrimoniale – Regolamento vigente (dal 2026)

Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria valido dal 2026

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Canone Unico Patrimoniale – Regolamento non in vigore (valido dal 2021 al 2025)

Il presente Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Cuneo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria valide dal 2021 al 2025

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Canone Unico Patrimoniale – Piano generale degli impianti pubblicitari

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali.

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Ultimo aggiornamento: 10/09/2026, 16:15

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