Canone mercatale

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Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, anche in strutture attrezzate.

A chi è rivolto

Titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche in maniera abusiva.

Descrizione

Tutte le occupazioni di suolo pubblico nell’ambito dei mercati sono vincolate all’ottenimento di specifica concessione mercatale e sono disciplinate dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

La concessione di posteggio per il commercio su area pubblica è il documento che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi del concessionario e determina l’applicazione del canone.

Chiunque intenda occupare una porzione di spazio pubblico destinato a mercato (anche in strutture attrezzate), è tenuto a presentare all’ufficio Commercio, prima dell’inizio dell’occupazione, la domanda per il rilascio di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica.

Canone
Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione di posteggio fisso o, in mancanza, dall’occupante di fatto, che è anche soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto di suolo pubblico, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Gli operatori senza concessione di posteggio fisso (c.d. “spuntisti”) che occupano posteggi regolarmente istituiti nell’ambito delle aree mercatali comunque denominate, oppure in postazioni isolate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati oppure a causa dell’assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone.

In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d’anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.
In caso di affitto del posteggio il canone resta in capo al titolare della concessione mercatale.

Come calcolare il canone

L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

  • durata;
  • superficie;
  • tipologia;
  • zona occupata.

Per quantificare il Canone mercatale occorre moltiplicare tra loro i seguenti fattori:

  • tariffa per occupazione con o senza posteggio fisso, secondo la categoria di strada o area oggetto di occupazione;
  • superficie oggetto di occupazione in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
  • giorni di durata dell’occupazione (solo per le occupazioni senza posteggio fisso).

Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Penalità, indennità, sanzioni
Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa nella misura stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone giornaliero maggiorato del 10%. Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.

Per ulteriori sanzioni si rinvia all’art. 15 del Regolamento.

Come fare

Occupazione

Chiunque intenda occupare una porzione di spazio pubblico destinato a mercato (anche in strutture attrezzate), è tenuto a presentare, prima dell’inizio dell’occupazione, la domanda per il rilascio di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica all’ufficio Commercio.

Versamento

L’avviso di pagamento del canone mercatale viene emesso dall’ufficio Canone unico ed il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

  • per il primo anno di concessione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
  • anni successivi al primo va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a euro 500 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento;
  • per gli operatori c.d. “spuntisti” deve essere effettuato in un’unica soluzione alla data indicata sull’avviso di pagamento stesso.

Modalità di pagamento
Il pagamento del canone può avvenire esclusivamente attraverso il sistema PagoPA, utilizzando i documenti forniti dall’ufficio.

Cosa serve

Per ottenere l’avviso di pagamento del canone mercatale è necessario essere in possesso della concessione di posteggio per il commercio su area pubblica.
Gli operatori c.d. “spuntisti” dovranno comunicare i propri dati al personale della Polizia municipale presente sul mercato e riceveranno l’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio Canone unico sulla base delle presenze rilevate.

 

Cosa si ottiene

Pagamento per la concessione di posteggio per il commercio su area pubblica.

Tempi e scadenze

Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28 febbraio.
Per gli importi superiori a 500 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:

  • prima rata (o rata unica): 28 febbraio;
  • seconda rata: 30 aprile;
  • terza rata: 31 luglio;
  • quarta rata: 31 ottobre.

Per gli operatori c.d. “spuntisti” il pagamento del canone deve essere effettuato al ricevimento dell’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio Canone Unico sulla base delle presenze rilevate dal personale della Polizia Municipale.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 22/04/2026, 16:38

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