Riconoscimento di filiazione successivo alla nascita

  • Servizio attivo

Atto con cui uno dei genitori naturali, non sposato con l’altro genitore, riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque voglia dichiarare il rapporto di filiazione nei confronti di persona minorenne o maggiorenne, non riconosciuta alla nascita oppure riconosciuta solo da un genitore.

La dichiarazione può essere effettuata:
– dalla sola madre;
– dal padre, solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa.

Il riconoscimento può essere effettuato dal genitore biologico che abbia già compiuto i sedici anni.

Descrizione

Il genitore, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, può dichiarare di voler riconoscere un figlio come proprio.
Se il figlio è minore di anni 14, il genitore può effettuare il riconoscimento solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il consenso è rifiutato, l’altro genitore dovrà rivolgersi al Giudice competente, il quale deciderà con sentenza in luogo del consenso mancante.

Se il figlio è maggiore di sedici anni, il riconoscimento assume efficacia per l’ordinamento solo con l’assenso da parte del figlio riconosciuto, che può essere reso tramite dichiarazione all’ufficiale dello stato civile contestualmente o successivamente al riconoscimento stesso.

Nel caso di  figlio minorenne,  l’attribuzione del cognome spetta al Giudice del Tribunale ordinario competente per luogo di residenza del minore riconosciuto. Sarà cura dei genitori presentare istanza in tal senso al Tribunale.

Nel caso di figlio maggiorenne, sarà lo stesso a scegliere il cognome da portare, tramite dichiarazione resa personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile.

Il riconoscimento di figlio è una libera dichiarazione da parte del genitore e una volta fatto è irrevocabile.

Come fare

Presentarsi personalmente agli uffici dello stato civile previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).

Cosa serve

Documento di riconoscimento con fotografia in originale degli intervenuti.

Se il genitore che intende procedere al riconoscimento è straniero: attestazione rilasciata dall’Autorità straniera d’origine, debitamente legalizzata dalla Prefettura competente, volta a certificare che l’interessato, in base all’ordinamento del proprio Stato, ha la capacità di riconoscere un minore successivamente alla nascita, già riconosciuto dall’altro genitore.
Qualora non fosse previsto dalla legge straniera tale riconoscimento, si applicherebbe la legge italiana.

Cosa si ottiene

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell’atto di riconoscimento da parte:

  • del dichiarante
  • del genitore che presta il consenso, in caso di figlio infraquattordicenne, oppure del minore riconosciuto, se ultraquattordicenne
  • dell’ufficiale di stato civile.

Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti di un genitore nei confronti dei figli.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile, differito all’appuntamento.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Casi particolari

Impugnazione del riconoscimento

Il riconoscimento può essere impugnato:
per difetto di veridicità: il riconoscimento non corrisponde al vero in quanto il soggetto riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato solennemente di esserne il genitore;
per violenza all’autore del riconoscimento: se l’autore del riconoscimento è stato costretto con violenza (anche se il riconoscimento corrisponde a verità);
incapacità derivante da interdizione giudiziale (strumento di protezione volto a privare della capacità di agire soggetti in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi): l’autore del riconoscimento, anche se corrisponde al vero, non era capace di valutarne le conseguenze.

Quando è impugnato il riconoscimento il Giudice può prendere dei provvedimenti provvisori per tutelare il figlio. Con la recente modifica legislativa del 10.12.2012 l’azione di impugnazione del riconoscimento diventa imprescrittibile (non soggetta ad alcun termine) solo per il figlio mentre sarà soggetta ad un termine di decadenza da parte degli altri legittimati.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 02/10/2025, 10:11

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