Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima del 30 marzo 2001 (data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento di Stato Civile), un nome composto da più elementi (anche separati tra loro da segni di interpunzione) può dichiarare per iscritto l’esatta indicazione con cui, in conformità alla sua volontà o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello Stato Civile e di Anagrafe.
La scelta:
- può essere fatta una sola volta e ha effetti irreversibili;
- non deve alterare l’ordine degli elementi del nome;
- non si applica ai cittadini stranieri né alle persone nate dopo la data sopra indicata, per le quali l’istanza di cambiamento del nome dovrà essere rivolta alla Prefettura del luogo di residenza del richiedente (per maggiori informazioni consultare il sito della Prefettura di Cuneo).