A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono pagare una sanzione amministrativa pecuniaria relativa a una violazione del Codice della Strada accertata dal corpo di Polizia Locale del Comune di Cuneo
Servizio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale di Cuneo
A tutti coloro che intendono pagare una sanzione amministrativa pecuniaria relativa a una violazione del Codice della Strada accertata dal corpo di Polizia Locale del Comune di Cuneo
Il verbale di infrazione viene compilato nel momento in cui viene accertata una violazione ad una norma di legge o di regolamento da parte del personale del Corpo di Polizia Locale. La violazione viene contestata sul posto oppure notificata entro 90 giorni e l’interessato ha 60 giorni di tempo per il pagamento.
Il ricorso
Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:
Ai sensi dell’articolo 203 del D. Lgs 285/92, e successive modificazioni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo in via Roma, 28, 12100 Cuneo, dove può essere presentato a mano oppure inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell’articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace presso l’ufficio del Giudice di Pace di Cuneo, via A. Bassignano 10, 12100, Cuneo.
Violazione ai regolamenti comunali
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, è possibile presentare ricorso al Sindaco, chiedendo altresì l’eventuale audizione personale.
Il verbale per la violazione ai Regolamenti Comunali va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.
Per effettuare il pagamento di una contravvenzione sono previste due modalità:
La ricevuta del pagamento deve essere conservata per cinque anni.
Viene saldato il debito e si evitano le maggiorazioni previste per l’iscrizione a ruolo.
Il pagamento è immediato.
Entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione si può pagare, nei casi previsti, la sanzione scontata del 30%
Dal 6° al 60° giorno dalla contestazione/notificazione è possibile pagare il verbale al minimo edittale (importo intero)
Nei 60 giorni successivi alla contestazione/notificazione è possibile pagare il verbale alla cifra in esso indicata
Gli altri atti relativi/consecutivi al verbale si possono pagare nei 30 giorni successivi alla notifica
Il servizio è gratuito. L’importo indicato sul verbale notificato comprende i costi di procedimento e di notifica.