La disponibilità di un alloggio da parte dello straniero costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini dell’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. L’idoneità abitativa è un documento che attesta che un alloggio soddisfa i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge, specificando il numero massimo di persone che possono abitarvi.
Il certificato di idoneità alloggiativa è richiesto a tutti gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per:
- ricongiungimento e coesione familiare (Ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio idoneo per presentare domanda di ricongiungimento familiare);
- lavoro subordinato e autonomo;
- permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
L’attestazione di idoneità abitativa ha validità di 3 anni nel caso di ricongiungimento familiare, 6 mesi per tutti gli altri casi (dalla data di rilascio).
Durante il periodo di validità è possibile presentare richiesta di “Rinnovo” o “Nuovo nominativo”.
Al professionista è richiesto di consegnare al cliente copia dell’Attestazione di idoneità abitativa e ricevuta della PEC stampate. Entrambe devono essere consegnate a Prefettura o Questura.