A chi è rivolto
I requisiti sono i seguenti:
- cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea ovvero per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 26.000,00 euro;
- residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel comune sede di agenzia;
- essere morosi di mensilità di canoni di locazione e/o di spese ordinarie e di riscaldamento;
- essere in possesso di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell’immobile, a seguito di eventi documentabili, ha subito una consistente riduzione della capacità reddituale tale da determinare l’inadempienza all’obbligo del pagamento del canone di locazione (cause di cui all’art. 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016):
– perdita di lavoro per licenziamento giustificato motivo oggettivo (esclusione per giustificato motivo soggettivo e dimissioni volontarie)
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
– cessazione di attività di lavoro autonomo (attività libero-professionali o imprese registrate) derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, con chiusura impresa registrata alla CCIIAA e P.IVA dopo almeno 12 mesi di attività
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
- nel nucleo familiare non devono essere presenti soggetti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
- genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietari.