A chi è rivolto
Il servizio si rivolge ai proprietari/assegnatari di unità immobiliari di edilizia agevolata convenzionata costruite su aree/terreni di proprietà comunale.
Procedura per la trasformazione in proprietà del diritto di superficie del suolo sul quale è edificato il proprio immobile.
Il servizio si rivolge ai proprietari/assegnatari di unità immobiliari di edilizia agevolata convenzionata costruite su aree/terreni di proprietà comunale.
La Legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha modificato la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, consente agli interessati di acquisire la piena proprietà dei loro immobili già costruiti in edilizia agevolata: trascorsi 20 anni dalla convenzione originaria è possibile quindi acquisire la proprietà dell’area, versando un corrispettivo. Con la stipula dell’atto di cessione si intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.
Le aree individuate, concesse in diritto di superficie e cedibili in proprietà, ai sensi della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 art. 3 commi 75-81 sono state individuate con delibera n. 471 del 28 giugno 1998.
La piena proprietà può essere acquisita anche da un solo condomino per quote millesimali.
Gli interessati possono presentare domanda, a norma dell’art. 31, commi 45-50 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, purché siano trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.
La richiesta può essere inviata:
– a mezzo mail ordinaria a ufficio.protocollo@comune.cuneo.it;
– a mezzo mail certificata a protocollo.comune.cuneo@legalmail.it;
– a mano presso l’Ufficio Protocollo, al piano terra di via Roma n. 28.
La domanda si presenta compilando la modulistica, alla quale andranno allegati:
La proprietà pro quota del suolo sul quale e stato edificato l’immobile e di conseguenza la piena proprietà dell’immobile stesso.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, il procedimento viene avviato in ordine cronologico di presentazione della domanda ed avrà una durata di 90 giorni. Passato il limite di tempo la domanda non sarà più valida e dovrà essere ripresentata.
Marca da bollo da € 16,00
Il prezzo viene determinato dall’Ufficio sulla base della convenzione originaria, della metratura delle unità immobiliari e dei millesimi di proprietà.
Sarà inviata, tramite posta ordinaria o mail indicata nell’istanza presentata, la lettera con indicazione del corrispettivo da versare tramite bonifico bancario.
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
– in unica soluzione;
– rateizzata fino ad un massimo di quattro rate semestrali di pari importo, da pagare entro 2 anni, la prima rata deve essere pari al 30 % del corrispettivo, la stipula dell’atto pubblico avverrà a pagamento completato;
– rateizzata, la prima rata, pari ad almeno il 30 % del totale, sia corrisposta prima della stipula dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata previsti dal comma 49-bis, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Sono a carico del richiedente tutte le spese di stipula dell’atto di “riscatto”: oneri notarili, imposte di registro, trascrizione, ecc. Il rogito, in alternativa al notaio di fiducia, potrà essere stipulato dal Segretario generale del Comune che assumerà funzione notarile.
Questo servizio non prevede servizio online né la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.
Istanza per la cessione in diritto di proprietà pro-quota di terreno già concesso i diritto di superficie, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti della N. 448 del 23.12.1998.
Istanza per la cessione in diritto di proprietà pro-quota di terreno già concesso i diritto di superficie, ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti della N. 448 del 23.12.1998.
Normativa di riferimento:
Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 31 commi 45-50
Decreto Legislativo n. 119 del 23 ottobre 2018
Decreto n. 151 del 28 settembre 2020
Legge n. 108 del 29 luglio 2021, art. 22-bis
Legge n. 51 del 20 maggio 2022, art. 10-quinquies