Si segnala che la Direzione Regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della consulenza giuridica richiesta dalla Regione Piemonte, ha specificato quanto segue: “ […] atteso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, si evidenzia che la stessa attestazione riveste la natura di provvedimento rilasciato a seguito della verifica annuale, da parte dei Comuni, dell’assolvimento, da parte delle imprese del commercio su area pubblica, degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali e necessario per confermare il mantenimento della presenza dei «requisiti per l'esercizio dell'attività su area pubblica», e, pertanto, deve considerarsi ricompresa nell’ambito impositivo dell’articolo 4 della Tariffa annessa al d.P.R. n 642 del 1972 e scontare, quindi, il tributo di bollo nei modi e nella misura ivi previsti. Allo stesso modo, anche la richiesta inoltrata dagli operatori, al fine del rilascio del provvedimento concernente l’attestazione annuale che i Comuni o gli eventuali delegati produrranno, sconta l’imposta di bollo ai sensi del sopra richiamato articolo 3 della Tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16 per ogni foglio, in quanto diretta «agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo».”
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13.09.2024 - Attività Produttive, Commercio
Commercio su area pubblica – Sistema di verifica della regolarità delle imprese su area pubblica – Carta di Esercizio e Attestazione Annuale. Apposizione marca da bollo in relazione all’Attestazione Annuale
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