Giudice Popolare Corte Di Assise e/o d’Appello

  • Servizio attivo

Il giudice popolare è il cittadino italiano che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello.

A chi è rivolto

Ai cittadini italiani, d’età compresa tra 30 e 65 anni e con titolo di studio di licenza media inferiore per le Corti di assise e titolo di licenza media superiore per le Corti di assise d’appello.

Descrizione

Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari con di pubblico manifesto invita i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.
La Commissione Elettorale Comunale, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla compilazione ed all’integrazione d’ufficio degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli albi.
Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al presidente della Corte d’assise e della Corte d’assise d’appello per la formazione e l’approvazione definitiva degli albi stessi.
Gli albi definitivi sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell’Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all’Albo Pretorio.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.

I requisiti previsti dalla legge 10 aprile 1951 n.287 per l’inserimento negli elenchi in oggetto sono:

  • essere elettore del Comune;
  • avere la residenza anagrafica nel Comune;
  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta morale;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
  • titolo di studio di scuola media di primo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise di Appello (secondo grado).

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti a Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

Come fare

La domanda deve essere presentata via mail o di persona all’ufficio Elettorale, compilando l’apposito modulo (scaricabile nella sezione “Documenti“), a cui deve essere  deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Cosa serve

  • Modulo di domanda di iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari
  • Fotocopia del documento di identità

Cosa si ottiene

L’inserimento nell’elenco delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di giudice popolare che verrà trasmesso al Tribunale territorialmente competente ai fini dell’aggiornamento del relativo Albo.

Tempi e scadenze

La richiesta può essere presentata in qualunque momento.
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
Coloro che sono iscritti negli albi definitivi non devono presentare una nuova domanda.

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.

Procedure collegate all'esito

A conclusione delle procedure di aggiornamento biennali, i nuovi elenchi sono trasmessi dal Comune di Cuneo al Tribunale di Cuneo per la formazione degli Albi definitivi dei Giudici Popolari del circondario territoriale cuneese.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ulteriori informazioni

È disponibile il link al sito del Ministero della giustizia in cui è possibile reperire ulteriori informazioni.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_4.wp?tab=d

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 09/10/2025, 09:23

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