Saldi invernali ed estivi 2026

Dettagli della notizia

Le date di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo anno (2026) decorreranno per i saldi invernali dal 3 gennaio e per i saldi estivi dal 4 luglio

Data:

17 Novembre 25

Tempo di lettura:

Descrizione

Le date di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo anno 2026 decorreranno per i saldi invernali dal 3 gennaio 2026 e per i saldi estivi dal 4 luglio 2026 come previsto dall’Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/03/2011, integrato nel 2016, e dalla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018. Ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999, non sono consentite le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione.

Di seguito il testo completo della notizia:

“Facendo seguito alla seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 novembre 2025 si comunica che le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali ed estivi per il prossimo anno 2026 sono state individuate, come previsto nell’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, integrato successivamente nella seduta del 07/07/2016, e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, nel seguente modo: 

  • per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
  • per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

 Pertanto, le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2026 corrispondono:

  • per i saldi invernali: 3 gennaio 2026;
  • per i saldi estivi: 4 luglio 2026.

 Si specifica, inoltre, che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

  • la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
  • il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  • l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
  • secondo quanto previsto dall’art. 14 bis, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali”.

 

A cura di

Ufficio Comunicazione

Ultimo aggiornamento: 17/11/2025, 17:15

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri