Spettacolo viaggiante

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Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

A chi è rivolto

L’istanza deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

 

Descrizione

Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’ Art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:

  • Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
  • Sezione II – Balli a palchetto o balere;
  • Sezione III – Teatri viaggianti;
  • Sezione IV – Circhi equestri;
  • Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche;
  • Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall’obbligo di licenza).

Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Per svolgere l’attività di spettacoli viaggianti occorre essere in possesso di licenza/autorizzazione ex Art. 69 T.U.L.P.S. e fare riportare sulla autorizzazione le attività/attrazioni di cui si ha disposizione.

Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato, tramite richiesta di autorizzazione ex Art. 69 T.U.L.P.S. da presentare al SUAP del Comune presso il quale si intende installare l’attrazione stessa.

Una particolare forma di spettacolo viaggiante è il circo. Il circo è uno spettacolo viaggiante che si svolge sotto un tendone o in apposite strutture o anche in teatri; di norma gli spettatori sono posizionati in apposite strutture con posti a sedere; le attrazioni si svolgono in una pista centrale o un palco frontale, sono di vario tipo (acrobati, giocolieri, clown, ecc.), possono includere animali ed inoltre il circo può comprendere attività/attrazioni di spettacolo viaggiante.

Requisiti morali: per esercitare una attività di spettacolo viaggiante, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Requisiti professionali: l’esercizio delle singole attrazioni sono soggette a licenza ex Art. 69 T.U.L.P.S.
Inoltre ogni nuova attività (escluso gli spettacoli di strada) è soggetta a registrazione e assegnazione del codice identificativo.

Disponibilità dell’attrazione: è necessario dimostrare il titolo giuridico della disponibilità della o delle attrazione/i oggetto dell’autorizzazione.

Disponibilità dei locali/aree: avere la disponibilità dei locali o dell’area in cui si intende esercitare l’attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
La sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumità, riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni; alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo; a queste attività pertanto, oltre alle norme di cui al decreto ministeriale riguardante gli spettacoli viaggianti, si applicano anche le norme riguardanti i locali di pubblico spettacolo.

Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 T.U.L.P.S. che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali/strutture dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e dell’eventuale successivo sopralluogo.

Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Prevenzione incendi: possesso di idonea documentazione come da nuovo Regolamento Prevenzione Incendi D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone.

Impatto acustico: possesso di idonea documentazione contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, redatta da tecnico abilitato secondo le linee guida regionali.

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

Come fare

Accedere al servizio sul SUAP e seguire le istruzioni.

Cosa serve

Per accedere al servizio online, è necessaria una delle seguenti credenziali:

• Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
• Carta d’Identità Elettronica (CIE)
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Cosa si ottiene

Il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di spettacolo viaggiante.

Tempi e scadenze

Il rilascio del titolo autorizzativo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con l’eventuale sospensione dei termini per un massimo di 30 giorni, per recepire l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal SUAP.

Costi

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Elenco Aree disponibili per l’installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, del relativo calendario e dell’organico dei parchi stessi

Il documento descrive le decisioni prese dal Consiglio Comunale di Cuneo nella seduta del 28 novembre 2006, specificando le deliberazioni e le linee guida adottate per le varie materie trattate.

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Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l’installazione di Circhi Equestri e delle Attivita dello Spettacolo Viaggiante

Il regolamento, conforme all'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, stabilisce le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione di circhi equestri e attività di spettacolo viaggiante. L'elenco delle aree comunali è determinato dalla Giunta Comunale con il parere delle organizzazioni sindacali di categoria e, in caso di mancato aggiornamento, si considera confermato per l'anno in corso. Le installazioni su aree private aperte al pubblico devono rispettare il regolamento, che copre anche padiglioni dolciari e gastronomici, se nello stesso sito delle attrazioni viaggianti.

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Ulteriori informazioni

Disponibilità aree per attività di spettacolo viaggiante

In relazione alla disponibilità delle aree pubbliche su cui poter svolgere l’attività di spettacolo viaggiante, le amministrazioni comunali devono aver definito un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, in base all’ Art. 9 L. 18 marzo 1968 n. 337 .

L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.

La concessione delle aree comunali (o demaniali) deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di effettuazione in aree private, esse devono avere le caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 7.1, titolo VII, dell’allegato al D.M. 19 agosto 1996 .

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Ultimo aggiornamento: 10/09/2025, 15:57

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