Descrizione
Ai fini della Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 s.m.i. costituisce “trasporto funebre” ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l’abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di “trasporto funebre” sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest’ultimo, il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
Per “accompagnamento feretro” si intendono le fasi del trasporto funebre che richiedono un intervento manuale di movimentazione del feretro.
Per “salma” si intende il corpo inanimato di una persona, durante il periodo di osservazione e fino all’accertamento della morte da parte del medico necroscopo.
Per “cadavere” si intende il corpo inanimato di una persona, privo delle funzioni vitali, trascorso il periodo di osservazione e di cui sia stata accertata la morte da parte del medico necroscopo. Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 26/06/2018.