Descrizione
Con il presente regolamento vengono stabiliti, nel rispetto della normativa regionale vigente, i criteri locali per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche definite, ai sensi dell ‘art. 27, comma I lett. a) e b) del D.Lgs. 114/1998, come le aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinate all’uso del pubblico indistinto, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L’attività di cui al comma I, a norma dell’art. I I bis, comma 3 della L.R. 28/1999, non costituisce attività di commercio. Non costituiscono, inoltre, attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa:
a) l’attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell ‘ingegno a carattere creativo (C.d. O.P.I.), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 114/1998;
b) l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;
c) l’attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.Lgs. 117/2017, dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformente all ‘atto costitutivo, attività di beneficienza e autofinanziamento. Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 28/11/2023.