Premesso che gli immobili in argomento possono insistere sia su aree cedute in proprietà che su aree concesse in diritto di superficie novantanovennale, sono previste due differenti procedure:
1) Aree in diritto di proprietà: per poter procedere alla libera commercializzazione degli immobili occorre richiedere la soppressione dei vincoli convenzionali (ex art. 35 L. 865/71) di inalienabilità ancora gravanti sugli alloggi e/o l’eliminazione dei vincoli convenzionali sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.
2) Aree in diritto di superficie: è possibile alienare gli immobili solo a soggetti in possesso dei requisiti necessari per accedere all’edilizia economica popolare e ad un prezzo massimo fissato dal Comune. In alternativa è possibile procedere alla libera commercializzazione del bene richiedendo il riscatto del diritto di superficie ai sensi di legge, mediante apposita istanza da presentarsi al Settore Patrimonio.