75% dell’indennità di funzione del Sindaco, uguale a 86.940 € annui (lordi)
(Indennità stabilite dalla legge di bilancio 2022 [n. 234 del 30.12.201], con decorrenza 1° gennaio 2024)
da ridurre al 50% per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa non retribuita (D.Lgs 267/2000 – art. 82 comma 1)