Riduzione costo gasolio e GPL per riscaldamento in zone non metanizzate
Secondo l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE chi risiede in aree geografiche particolarmente svantaggiate ha diritto ad aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento.
L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta su gasolio e GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti aree geografiche svantaggiate:
- comuni che rientrano nella zona climatica "F" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
- comuni che rientrano nella zona climatica "E" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (non metanizzate);
- comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia (non metanizzate).

Nel territorio del Comune di Cuneo, per ottenere la riduzione sul costo di gasolio o GPL utilizzati per riscaldamento l’acquirente deve presentare al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara di risiedere in zona non metanizzata ed in zona climatica F (D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412).
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