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TASI - Tributo per i servizi indivisibili

ANNO 2020:

A decorrere dall’anno 2020 la Legge 160/2019 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Pertanto dal 1° gennaio 2020 la TASI è STATA ABOLITA e non deve essere più versata come autonomo tributo BENSI’ incorporata nella “nuova IMU” disciplinata dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi da 738 a 783).

Infatti, ai sensi del comma 762, il versamento della prima rata della “nuova IMU” è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Si precisa che le aliquote TASI 2019 erano le seguenti:

1) aliquota 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;

2) aliquota 1 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;

e che pertanto i versamenti della prima rata andranno effettuati entro il 16/06/2020 con codice tributo:

-  3939 per i beni merce;

-  3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Attenzione:

i codici tributo TASI 3959 e 3961 NON devono più essere utilizzati.

 

ANNI PRECEDENTI:

Con L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata introdotta la TASI (Tributo per i servizi indivisibili), facente parte della IUC (Imposta unica comunale).

La TASI affianca l'IMU nella tassazione dei fabbricati.

TASI 2019 

TASI 2018

TASI 2017

TASI 2016

TASI 2015

TASI 2014


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