Informazioni
Dal 1 gennaio 2013 la TARSU è sostituita dalla TARES.
Informazioni generali (fino al 31-12-2012)
La tassa è disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993 e dal relativo Regolamento normativo e tariffario nel quale sono indicate le modalità di presentazione delle denunce, delle variazioni, delle cancellazioni, le modalità di pagamento e ogni altro elemento utile alla gestione della tassa.
I termini di presentazione delle denunce di inizio-variazione sono fissati al 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui queste hanno luogo.
Si ricorda che entro la stessa data scade il termine di presentazione dell’istanza per ottenere le riduzioni o l’esenzione previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
In caso di cessazione la decorrenza della stessa ha luogo sempre dal bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente effettua la comunicazione presso i competenti uffici comunali.
I pagamenti degli avvisi di pagamento possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- utilizzando i bollettini MAV allegati agli avvisi di pagamento presso tutti gli sportelli di qualsiasi istituto di credito senza alcuna commissione a carico del contribuente;
- utilizzando i bollettini MAV allegati agli avvisi di pagamento presso gli sportelli di Poste Italiane alle condizioni previste dalla medesima;
- conferendo domiciliazione bancaria utilizzando il modulo RID allegato agli avvisi di pagamento presso gli istituti di credito convenzionati con la G.E.C. Spa ed elencati sul retro del modulo stesso;
- on-line accedendo al sito internet www.gec.it.
Le scadenze sono: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio dell'anno successivo. Per effettuare il pagamento in un'unica soluzione il termine è il 30 settembre.
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