L’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del citato articolo 1, comma 2, del decreto n. 322 del 1998, che prevedeva, per i contribuenti, la possibilità di ritirare gratuitamente presso gli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Pertanto i modelli in formato cartaceo non verranno distribuiti.