IMU 2020
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - anno 2020
(simulatore di calcolo)
A decorrere dall’anno 2020 la Legge 160/2019 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.
Pertanto dal 01/01/2020 la “nuova IMU” è disciplinata dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi da 738 a 783).
Il versamento della prima rata, ai sensi del comma 762, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 e dovrà essere effettuato entro il 16/06/2020.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di G.C. n. 71 del 28/07/2020.
NOVITA’ 2020:
Attenzione: non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.
SCADENZE DI VERSAMENTO (art.1 comma 762 L. 160/2019):
Acconto: entro il 16/06/2020 - Imposta dovuta per il primo semestre pari alla metà di quanto versato per IMU e TASI nell’anno 2019 (con aliquote e detrazioni anno 2019);
Saldo: entro il 16/12/2020 - Conguaglio annuo sulla base delle aliquote per l’anno 2020 approvate con deliberazione di G.C. n. 71 del 28/07/2020.
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L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione.
L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VERSAMENTO
Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.
Il Modello F24 è reperibile presso gli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione. (modello F24 - istruzioni modello F24)
COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE
Per calcolare l'IMU sui fabbricati, occorre individuare la rendita catastale dell’immobile desumibile dalla visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto deve essere applicato il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza che di seguito vengono riepilogati:
CATEGORIA | MOLTIPLICATORE |
da A/1 a A/9; C/2, C/6 e C/7 | 160 |
da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5 | 140 |
A/10 (uffici) e D/5 | 80 |
da D/1 a D/4; da D/6 a D/10 | 65 |
C/1 | 55 |
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, stabiliti dal Comune, sono allegati al Regolamento Imposta Municipale Propria come da tabella dei valori medi per ogni nuovo ambito individuato nello strumento urbanistico approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 27/11/2014.
Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale ed è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione. (modello F24 - istruzioni modello F24).
COME SI PAGA
Il versamento può essere effettuato - presso tutti gli sportelli bancari e postali - in contanti, con carte pagobancomat, postmat, postepay (se abilitati), con assegni bancari o postali, con assegni circolari e vaglia postali secondo le disposizioni normative vigenti.
COME SI COMPILA IL MODELLO
(modello F24 - istruzioni modello F24)
Il contribuente è tenuto a compilare con particolare attenzione la sezione "Contribuente" inserendo il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, domicilio fiscale e, se necessario, il Codice Fiscale del Coobbligato e il relativo "codice identificativo".
Per il versamento dell'IMU è necessario compilare la sezione "IMU ed altri tributi locali". In particolare in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
• il codice catastale identificativo del Comune di ubicazione degli immobili soggetti all'imposta (COMUNE DI CUNEO - codice catastale da indicare D205);
• pagamento in acconto o a saldo, barrando l'apposita casella, ferme restando le indicazioni sopra riportate;
• il numero degli immobili per i quali si effettua il versamento (massimo 3 cifre);
• i codici tributo, diversi da quelli previsti per l'ICI, indicati nella seguente tabella:
CODICE | TRIBUTO |
3912 | IMU per l'abitazione principale - COMUNE |
3913 | IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE |
3914 | IMU per i terreni - COMUNE |
3916 | IMU per le aree fabbricabili - COMUNE |
3918 | IMU per gli altri fabbricati - COMUNE |
3925 | IMU per i fabbricati classificati in cat. D - STATO |
3930 | IMU per i fabbricati classificati in cat. D - incremento COMUNE |
3939 | IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE |
• l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento (2020);
• l'importo a debito dovuto al netto delle detrazioni. La somma degli importi a debito indicati concorrono all'importo da inserire nella riga Totale G".
Contatta l'ufficio:
tel. 0171/444333 mail: ici.imu(at)comune.cuneo.it
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