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Informazioni

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Dal 1 gennaio 2021 il COSAP è sostituito dal Canone Unico Patrimoniale.

Informazioni Generali

Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Cuneo, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza di questi dall'occupante di fatto. Sono considerate abusive tutte le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione.

Occupazione permanente di suolo pubblico

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportano o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque un'opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di atto di concessione aventi durata pari o superiore ad un anno (chioschi, tende solari, distributori di carburanti, condutture, cavi, insegne, intercapedini, vetrine, dissuasori). Le frazioni di anno vengono computate per intero. E' necessario presentare la concessione per l'occupazione rilasciata dal competente Settore entro trenta giorni e comunque non oltre il 31/12 dell'anno del rilascio; si compila l'apposito modulo e si effettua il pagamento del canone tramite conto corrente postale. Per gli anni successivi il termine per il pagamento è fissato al 28 febbraio di ogni anno. Stessa disciplina si applica al "commercio ambulante" con posteggio assegnato anche se tali occupazioni rientrano nella categoria temporanea. 

Passo carraio

I proprietari di immobili o gli amministratori di condomini devono presentare denuncia di occupazione di suolo pubblico, tramite passi carrai e procedere al pagamento del relativo canone calcolato in base all'ampiezza dell'apertura per un metro di profondità. Sono considerati passi carrai i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (ad esempio ponticelli, rialzi, riempimenti). E' necessario presentare la concessione per l'occupazione rilasciata dal competente Settore entro trenta giorni e comunque non oltre il 31/12 dell'anno del rilascio; si compilano gli appositi moduli e si effettua il pagamento del canone mediante conto corrente postale. Per gli anni successivi il termine per il pagamento è fissato al 28 febbraio di ogni anno. Il canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Occupazione temporanea suolo pubblico

Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile realizzata a seguito del rilascio di un atto concessorio ed aventi durata di effettiva occupazione pari o inferiore a 365 giorni (traslochi, bancarelle, steccati, gazebi). E' necessario presentare l'autorizzazione rilasciata dal competente Settore entro e non oltre il termine iniziale dell'occupazione stabilito nell'atto stesso ed effettuare il pagamento del canone tramite conto corrente postale. Per le occupazioni superiori ai trenta giorni si stipula apposita Convenzione in bollo di € 16,00 che dà diritto ad una riduzione del 75% del tributo.

Esenzioni dal canone

Sono escluse dal canone diverse occupazioni tra le quali a titolo esemplificativo:

  • innesti/allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi;
  • insegne/impianti di pubblicità;
  • accessi a raso e passi carrabili concessionati ed utilizzati da soggetti portatori di handicap;
  • occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

L'elenco completo delle esenzioni è stabilito dall'art. 28 del Regolamento COSAP.

Penalità, indennità, sanzioni

Per omesso/tardivo versamento si applica una penalità del 30% del canone dovuto. Per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50% (si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, invece le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento). Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'indennità sopra citata.

Agevolazioni

  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica la riduzione del 50%;
  • Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni si applica un’ulteriore riduzione del 50%;  
  • Per le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, altri Comuni ed A.S.L., nonché dagli Enti Pubblici previsti dall'art. 87,c.1 lett."c" del D.P.R. 917/86 si applica una riduzione del 50% del canone dovuto.

L'elenco completo delle agevolazioni è riportato negli artt. 29 e 30 del Regolamento COSAP. 


Tariffe (in disuso)

La determinazione del Canone dovuto per l'occupazione effettuata avviene secondo le modalità degli artt. 25 e 26 del Regolamento COSAP. 

La tariffa base utile alla determinazione del Canone viene aggiornata ogni 2 anni in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riscontrato al 30 giugno del biennio precedente.

Per il corrente biennio 2019-2020 la tariffa è stata fissata con la delibera di Giunta comunale n. 295 del 22/11/2018

Anni precedenti:

2017-2018: delibera di Giunta comunale n. 283 del 15/12/2016

2015-2016: delibera di Giunta Comunale n. 256 del 27/11/2014

2013-2014: delibera di Giunta Comunale n. 320 del 05/12/2012

2011-2012: delibera di Giunta Comunale n. 334 del 14/12/2010

2009-2010: delibera di Giunta Comunale n. 271 del 02/12/2008

2007-2008: delibera di Giunta Comunale n. 308 del 21/12/2006

2005-2006: delibera di Giunta Comunale n. 292 del 28/12/2004


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