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Diffusione messaggi pubblicitari

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Le diffusioni di messaggi pubblicitari possono essere:

  • temporanee: di durata inferiore all’anno;
  • permanenti: di durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

Tutti i mezzi pubblicitari (anche quelli eventualmente esenti dal Canone) possono essere installati soltanto quando si è in possesso dell’apposita autorizzazione. La pubblicità priva di autorizzazione è abusiva e, come tale, sanzionata a norma di legge.

L’avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall’obbligo di conseguire l’ottenimento dell’autorizzazione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi del Regolamento vigente.

Chiunque intenda intraprendere iniziative di diffusione di messaggi pubblicitari, in qualunque forma, purché visibile e/o udibile all’esterno, ancorché effettuata in spazi privati quando gli stessi sono percepibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a carattere permanente che temporaneo, è tenuto a presentare domanda all’ufficio competente prima dell’inizio della diffusione. Qualsiasi esposizione pubblicitaria permanente è comunque sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Tipologia pubblicità

Ufficio competente

Insegne

Ufficio Arredo urbano

Targhe e vetrofanie (prive di insegne)

Cartelli pubblicitari e preinsegne

Ufficio Tributi

Pubblicità temporanea

Ufficio Tributi

 

Diffusioni di messaggi pubblicitari soggette a dichiarazione:

Sono soggette alla presentazione di apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di autorizzazione le seguenti tipologie di esposizione pubblicitaria:

  • Esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali: da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone; il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. È vietato il volantinaggio sulle auto in sosta e il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
  • Pubblicità su veicoli per conto proprio o per conto terzi: deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta, qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Cuneo; la dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo. È vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari.
    Per gli aspetti tributari, sono esenti dal pagamento del canone le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo; qualunque altra indicazione viene quantificata secondo la tariffa ordinaria (cat. n. 6), il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. 
  • Pubblicità esposta sulle vetrine o porte d’ingresso e realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi temporaneamente: se aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione, se aventi superficie fino a due mq è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone, se aventi superficie superiore a due mq è necessaria la preventiva richiesta di autorizzazione all’installazione e versamento del canone dovuto.
  • Pubblicità, permanente o temporanea, effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (stadi e impianti sportivi, cinema, teatri, centri commerciali, ecc.) non visibile dalla pubblica via: da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone, qualora dovuto.
  • Pubblicità su cantieri (effettuata secondo quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari): da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione, con contestuale versamento del canone.

 

Canone

L’importo del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

  • durata
  • superficie
  • tipologia
  • finalità
  • zona occupata

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per le pubblicità temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

Per le pubblicità permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro l’ultimo giorno del mese di febbraio; per importi superiori a Euro 1.000 può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento.

In caso di cancellazioni effettuate in corso d’anno, successivamente al 31 gennaio, le stesse hanno validità per l’anno solare successivo; nel caso in cui non venga presentata istanza di cancellazione, il canone sarà dovuto per l’intera annualità.

In caso di voltura la richiesta deve essere presentata dal subentrante, congiuntamente alla ricevuta di pagamento del canone per l’anno in corso. Per le volture in corso d'anno il canone è dovuto dal concessionario cedente.

Tariffe e scadenze

Visualizza le tariffe

Per le pubblicità permanenti, i soggetti passivi effettuano il versamento del canone dovuto al Comune per l'anno in corso entro il 28 febbraio. Per gli importi superiori a 1.000 €, il versamento può essere effettuato in quattro rate di pari importo, da versare:

  • Prima rata (o rata unica):   28 febbraio;
  • Seconda rata:                    30 aprile;
  • Terza rata:                         31 luglio;
  • Quarta rata:                       31 ottobre.
Esenzioni dal canone
  • Insegne di esercizio: se la superficie complessiva delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività; sono equiparate alle insegne le targhe a parete e le vetrofanie.
  • Informazioni all'utenza: i mezzi pubblicitari inerenti l'attività, ad eccezione delle insegne, collocati ove si effettua l'attività stessa e/o esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché attinenti all'attività in essi esercitata, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
  • Cartelli "vendesi/affittasi": se aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e se affissi sugli immobili oggetto del cartello.
  • Veicoli: le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

L'elenco completo delle esenzioni è disponibile all'art. 32 del Regolamento.

Riduzioni del canone

Sono previste alcune riduzioni del canone per la diffusione pubblicitaria, l'elenco completo è disponibile all'art. 33 del Regolamento.

Penalità, indennità, sanzioni

Per omesso/parziale/tardivo versamento si applica una penalità del 30% del canone dovuto.
Per le pubblicità abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 10% (si considerano permanenti le pubblicità realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, invece le pubblicità temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento). Si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone dovuto, riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine 60 giorni dalla data della notifica.


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