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Note indicative e chiarimenti

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Con questa pagina s’intende portare a conoscenza degli operatori del settore e dei professionisti tecnici delle decisioni, interpretazioni e provvedimenti utili a chiarire procedure e applicazioni normative del Piano Regolatore vigente, delibere e provvedimenti dirigenziali, al fine di attuare univocamente quanto assunto e previsto. 

1 - Edifici individuati nel Centro Storico con colore bianco, contornati da un perimetro e internamente con due righe incrociate 

2 - Assensi per riduzione distanze assentiti dal Codice Civile, ad esclusione di quelle non derogabili di cui al D.M. 1444/1968 

3 - Atto di pertinenzialità delle autorimesse 

4 - Reperimento Parcheggi di uso Pubblici ai sensi dell’articolo 20.02 NdA del PRGC vigente 

5 - Pozzo uso domestico con portata massima di 2 Lt./sec. – prelievo massimo 5.000 mc./anno  

6 - Legge Regionale 56/1977 e s. m. e i. articolo 25, comma 3, concessioni per la edificazione delle residenze rurali 

7 - Fiscalizzazione art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. 

8 - Reperimento degli standard di legge e di quanto previsto dalle NdA del PRGC 

9 - Trasferimento del Rapporto di copertura – Rc 

10 - Compatibilità paesaggistica 

11 - Monetizzazione e reperimento standard previsti dalle Norme di Attuazione del PRGC vigente 

12 - Cemento Armato - Art.65 DPR 380/2001 

13 - Lavori di manutenzione in alloggio 

14 - Lavori di manutenzione al tetto 

15 - Tende parasole

16 - Verande 

17 - Proroga Inizio e Fine Lavori (Decreto del Fare) 

18 - Nuovi Diritti di Segreteria

19 - Nuovo Regolamento Edilizio

1 - Edifici individuati nel Centro Storico con colore bianco, contornati da un perimetro e internamente con due righe incrociate

Per tali edifici si applica la normativa prevista dal Piano Regolatore Generale per gli edifici contraddistinti con la tipologia “AF” di cui all’articolo 32.07 delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

2 - Assensi per riduzione distanze assentiti dal Codice Civile, ad esclusione di quelle non derogabili di cui al D.M. n. 1444/1968

Per tali assensi dovrà essere prodotto accordo sottoscritto tra le parti con Atto Notarile registrato e trascritto, quale documento legalmente comprovante le servitù attive e passive concordate tra le parti.

3 - Atto di pertinenzialità delle autorimesse

È autorizzabile, attraverso preventiva richiesta e successiva Determina Dirigenziale, integrare o prevedere ex novo, la possibilità, oltre al numero di autorimesse da assoggettare al Vincolo di Pertinenzialità, di trasferimento di tale vincolo “ad altra unità immobiliare con apposito atto che preveda lo svincolo della prima unità e l’apposizione del nuovo Vincolo di Pertinenzialità ad altra unità abitativa alle stesse condizioni e patti”.

4 - Reperimento Parcheggi di uso pubblico ai sensi dell’articolo 20.02 NdA del PRGC vigente

Per reperimento di parcheggi di uso pubblico si intendono quelli anche non ceduti gratuitamente all’Amministrazione Comunale per i quali occorre l’assoggettamento all’uso pubblico attraverso atto notarile registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.
I parcheggi non devono distare più di 300 metri, misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l’edificio…(omissis). Per accesso all’edificio s’intende sia l’ingresso pedonale principale che quello carrabile dell’edificio, considerando quella più prossima alla distanza di 300 mt..

5 - Pozzo uso domestico con portata massima di 2 Lt./sec. – prelievo massimo 5.000 mc./anno

Per tale istanza occorre presentare la SCIA e non l’Attività di Edilizia Libera: (d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.

6 - Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. articolo 25, comma 3, concessioni per la edificazione delle residenze rurali

La L.R. n. 56/1977 all’articolo 25 comma 3 prevede che possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:
a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;
b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; *
c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

* Per quanto concerne la lettera b) si chiarisce quanto segue:
1 - richiesta contestuale proprietario e mezzadro con regolare contratto;
2 - richiesta contestuale marito-moglie se le due capacità (imprenditore e proprietario) non sono in capo alla stessa persona ma l’Imprenditore Agricolo deve essere comproprietario del lotto unico minimo di intervento;
3 - richiesta contestuale genitore-figlio se le due capacità (imprenditore e proprietario) non sono in capo alla stessa persona ma l’Imprenditore Agricolo deve essere comproprietario del lotto unico minimo di intervento.

7 - Fiscalizzazione - artt. 33 e 34, c. 2 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Per l’applicazione della Fiscalizzazione di cui agli artt. 33-34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. si fa riferimento alle procedure stabilite secondo la normativa vigente e da quanto definito nella D.D. n. 1826 del 29 novembre 2017.

8 - Reperimento degli standard di legge e di quanto previsto dalle NdA del PRGC

Considerato che il Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.G.R. n. 40-9137 del 07 luglio 2008, individua specificatamente le aree a standard soggette alla cessione gratuita e quelle ad espropriazione, si ritiene ammissibile il reperimento delle stesse, anche esternamente all’area oggetto d’intervento di trasformazione edilizia a condizione che queste siano della stessa proprietà, od oggetto di trasferimento con compravendita, e che siano specificatamente individuate cartograficamente con destinazione a servizi – standard nelle Tavole progettuali “P” del Piano Regolatore Generale vigente.

9 - Trasferimento del Rapporto di copertura – Rc

Il Rapporto di copertura Rc, qualora non specificatamente previsto dalla normativa in vigore, comprese le NdA del PRGC, non può essere trasferito su altri lotti d’intervento ancorchè conteggiato comprendendo aree esterne all’intervento o aree oggetto di cessione o previsione di cessione gratuita all’Amministrazione comunale.
Il Rc può invece conteggiarsi su aree “private per le quali è richiesto l’assoggettamento all’uso pubblico”, in quanto appartenenti al lotto fondiario d’intervento.

10 - Compatibilità Paesaggistica

Per quanto concerne l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., occorre fare riferimento alla deliberazione di G.C. n. 63 del 16 marzo 2017.
Per quanto non previsto, chiarito e definito dalla stessa si fa riferimento alla legislazione in vigore ed in particolare agli artt. 167-181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

11 - Monetizzazione e reperimento standard/parcheggi pubblici previsti dalle Norme di Attuazione del PRGC vigente

Per il reperimento degli standard e/o parcheggi pubblici e la relativa monetizzazione, occorre fare riferimento alla deliberazione di G.C. n. 62 del 16 marzo 2017.
Per quanto non previsto, chiarito e definito dalla stessa si fa riferimento alla legislazione in vigore ed alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Vai alla pagina: Monetizzazioni

12 - Cemento Armato - Artt. 65 e 93 DPR n. 380/2001

Il Comune di Cuneo è classificato con DGR 4-3084 del 12.12 2011 (B.U.R.P. n.50 del 15.12.2011) in Zona Sismica 3.
Le Denunce, complete della documentazione prevista per Legge, dovranno essere presentate in formato digitale tramite lo Sportello Unico Digitale del Comune di Cuneo, collegato alle pagine del sito istituzionale dell'Ente e utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Piemonte reperibile al sito internet: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico
Gli interventi sugli “edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti” appositamente individuate dalla Regione Piemonte sono sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Tecnico Regionale.

13 - Lavori di manutenzione in alloggio

  • Per sostituire gli impianti, tutti i pavimenti, le porte interne, i sanitari del bagno in un alloggio non occorre un provvedimento autorizzativo in quanto opere libere di manutenzione ordinaria.  Se si modificano gli impianti elettrici e idrosanitari o gas occorre la sola presentazione della dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell’installatore a fine lavori.
  • Per modificare la distribuzione interna, spostare qualche muro, aprire o chiudere porte, occorre presentare una Comunicazione Inizio Lavori (CILA) con relazione asseverata da professionista abilitato, sempre che non si vada ad incidere sulle parti strutturali dell’immobile, altrimenti si deve presentare una SCIA a firma di professionista abilitato.

14 - Lavori di manutenzione al tetto

  • Per “rifare il tetto” in parte (come sostituire qualche tegola rotta o qualche listello deteriorato), trattandosi di manutenzione ordinaria, non occorre presentare nulla.
  • Per “rifare il tetto” (sostituire tutte le tegole e tutti i listelli) interessando la sola orditura secondaria e non le travi portanti, trattandosi di manutenzione straordinaria, occorre presentare una Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) con relazione asseverata a firma di professionista abilitato e verifica dell’isolamento e contenimento energetico.
  • Per “rifare il tetto” (sostituire tutte le tegole, i listelli, l’orditura secondaria e primaria), trattandosi di manutenzione straordinaria con interventi sulle parti strutturali (orditura primaria), occorre presentare una SCIA a firma di professionista abilitato, con allegata pratica strutturale e verifica dell’isolamento e contenimento energetico.
  • Per “rifare il tetto” (cambiando il tipo di tegole) vale quanto già detto ai due punti precedenti in funzione dell’intervento o meno sull’orditura strutturale, con l’aspetto aggiuntivo che, se in Centro Storico, occorre sempre e comunque richiedere il parere vincolante della Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.).
  • Per “rifare il tetto” (modificandone la sagoma), trattandosi di ristrutturazione edilizia, è necessario presentare una SCIA alternativa al permesso di costruire a firma di professionista abilitato, con allegata pratica strutturale e verifica dell’isolamento e contenimento energetico.
  • Per “coibentare il tetto”, rimuovendo le tegole e inserendo pannelli isolanti e le operazioni di coibentazione riguardano la sola orditura secondaria e non le travi portanti, trattandosi di manutenzione straordinaria, occorre presentare una Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) con relazione asseverata da professionista abilitato, altrimenti una SCIA a firma di professionista abilitato se si modifica l’orditura primaria portante.

15 - Tende parasole

Le tende parasole da installare sui balconi dei condomini devono possedere caratteristiche di uniformità di colore, materiale e tipologia ed avere l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Preventivamente occorre presentare in Comune il progetto di “tenda tipo”, a firma dell’Amministratore del condominio in qualità di committente e a firma tecnico abilitato, per tutti i balconi dell’intera facciata oggetto di intervento e verrà approvato dal Comune con specifico provvedimento.

Successivamente il singolo proprietario condomino potrà presentare il progetto con idoneo titolo abilitativo per realizzare l’intervento relativo alla sua proprietà, con allegata dichiarazione di stabilità (mod. AU/C) della ditta installatrice.

16 - Verande

Le verande da installare sui balconi dei condomini devono possedere caratteristiche di uniformità di colore, materiale e tipologia e avere l’approvazione dell’assemblea condominiale.

Preventivamente occorre presentare in Comune  il progetto  di “veranda tipo”, a firma dell’Amministratore del condominio in qualità di committente e a firma tecnico abilitato, per tutti i balconi dell’intera facciata oggetto di intervento e verrà approvato dal Comune con specifico provvedimento.
Successivamente  il singolo proprietario condomino potrà presentare istanza di idoneo titolo abilitativo con progetto a firma di tecnico abilitato  per realizzare l’intervento relativo alla sua proprietà, previa verifica della compatibilità urbanistica.

L’intervento è soggetto al pagamento del contributo di costruzione ed al reperimento di parcheggi pubblici e privati o loro monetizzazione. La veranda, a fine lavori, dev’essere accatastata e dev’essere inoltrata la segnalazione d’agibilità.

Non sono consentite verande:
 - sulle facciate principali e comunque visibili dalle strade e spazi pubblici,
 - su tutte le facciate di nuovi edifici costruiti dopo il 1° maggio 1997,
 - sugli edifici storici compresi nel centro storico.

17 - Proroga Inizio e Fine Lavori (Decreto del Fare)

Il Decreto n. 69 del 21.06.2013, convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013, ha previsto la possibilità di prorogare di due anni termini d’inizio e fine lavori dei titoli edilizi, mediante una semplice comunicazione dei soggetti interessati.

La comunicazione di proroga riguarda esclusivamente i titoli rilasciati, Permesso di Costruire o DIA o SCIA, efficaci alla data del 21 agosto 2013.

Le condizioni per ottenere la proroga sono le seguenti:
-  alla data della comunicazione il titolo edilizio deve essere ancora in corso di validità;
-  alla data della comunicazione il titolo non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

18 - Nuovi Diritti di Segreteria

Per quanto concerne i Diritti di Segreteria per provvedimenti in materia di Edilizia ed Urbanistica, occorre fare riferimento alla deliberazione di G.C. n. 277 del 21 dicembre 2017.
I diritti di segreteria vanno versati in allegato alla presentazione dell’istanza o dell’atto richiesto, e versati alla Tesoreria Comunale tramite bollettino postale (c.c.p. n. 15783129) o bonifico bancario (codice IBAN: IT 22 P 03111 10201 000000032346).

Vai alla pagina: Diritti di segreteria

19 - Nuovo Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 60 del 26/06/2018, ha approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.R. n.19/1999 e s.m.i. (quale adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n.247-45856), il nuovo Regolamento Edilizio Comunale.  Il Regolamento ha assunto efficacia in data 19/07/2018 a seguito di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, c. 9, L.R. n.19/1999.

Il Regolamento è composto da:
- Parte Prima “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” suddivisa in due Capi:
   - Capo I “Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi”;
   - Capo II “Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia”; 
- Parte Seconda “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia”;

Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale contiene la disposizione transitoria di cui all’art.137 (Titolo V-Norme transitorie) del modello regionale; pertanto, fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. n.19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte Prima - Capo I, continuano ad applicarsi le definizioni contenute nel regolamento edilizio e nel piano regolatore vigenti alla data di approvazione del presente regolamento (Allegato B della Deliberazione).

Vai alla pagina: Regolamento Edilizio