Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici - D.Lgs. 42/04 e s.m.i.
BENI CULTURALI - parte seconda
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Per gli interventi sugli immobili di cui agli artt. 10-11-12 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. dovrà essere compilata istanza in bollo, (reperibile al seguente link: https://www.sabap-al.beniculturali.it/Modulistica/Autorizzazione/autorizzazionelavoribeniculturali.pdf), indirizzata alla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Piazza S. Giovanni n. 4 – 10122 Torino, e trasmessa via mail, corredata da tutti i documenti ed elaborati necessari, all’indirizzo p.e.c. protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.
Elenco e schede grafiche dei Beni Culturali da salvaguardare vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- edifici pubblici e privati sottoposti a vincolo con Decreto Ministeriale;
- edifici pubblici aventi più di 70 anni sottoposti a tutela per effetto dei combinati articoli 10-12 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- edifici che non rivestono interesse di cui agli art. 10-12 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
Planimetria in scala 1:10000 con individuazione degli edifici e riferimento numerico delle schede grafiche:
BENI PAESAGGISTICI - parte terza
Il vincolo paesaggistico-ambientale è stato introdotto dalla Legge 1497/39, successivamente integrato dalla Legge 431/85 (Legge ‘Galasso’) e D.M. 01.08.1985 "Galassini" ed essere quindi inserito nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
In data 22 gennaio 2004 il D.Lgs. n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 06 luglio 2002, n. 137", ha provveduto a sostituire ed abrogare tutta la normativa precedente.
Successivamente le competenze amministrative, per il rilascio delle autorizzazioni in argomento, sono state ridefinite dalla Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32; nella fattispecie tale normativa prevede, l'istituzione della "Commissione Locale per il Paesaggio" della quale il Comune si avvale per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in sub-delega di cui all'art. 3 della citata L.R. n. 32/2008.
Per gli interventi sugli immobili di cui agli artt. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 32/08 dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata alla Regione Piemonte – Assessorato alla Pianificazione Territoriale – Settore Beni Ambientali e Piani Paesistici - Presidente della Giunta Regionale, – C.so Bolzano n. 44 – 10121 Torino, corredata da disegni ed allegati (n. 4 copie).
Per gli interventi soggetti a sub-delega comunale di cui all’art. 3 comma 2 Legge Regionale n. 32/08, dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata alla Commissione Locale del Paesaggio c/o Comune di Cuneo, corredata dalla documentazione (n. 4 copie) prevista sul modello di domanda predisposto dall’Ufficio Edilizia (ai fini del rilascio dell’autorizzazione in sub-delega dovrà essere ottenuto il parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio).
Autorizzazione Paesaggistica - art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
Accertamento di compatibilità paesaggistica - artt. 167-181 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
- DGC n. 63 del 16 marzo 2017: Determinazione della sanzione per accertamento di compatibilità paesaggistica
- Allegato A: Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni per accertamento di compatibilità paesaggistica
Piano Paesaggistico Regionale (D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015)
Con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 (pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015) è stato adottato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale.
Dalla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9 del Codice stesso.
I nuovi elaborati del Piano Paesaggistico Regionale saranno a breve consultabili anche attraverso un servizio WebGis. I dati delle Tavole sono inoltre scaricabili in formato shapefile dal Geoportale del Piemonte, sezione Catalogo.
I principali contenuti innovativi del Piano sono sintetizzati in un apposito fascicolo illustrativo e, per agevolare la consultazione degli elaborati, è stato infine predisposto dalla Regione Piemonte un breve manuale di istruzioni.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm
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