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Eliminazione barriere architettoniche

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La Regione prevede, per le persone con disabilità residenti in Piemonte, l'erogazione di contributi per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni.

Chi ha diritto al contributo    

  • le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;
  • le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o parente o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile;
  • i condominii ove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
  • i centri o gli istituti residenziali per l’assistenza a persone disabili.

Interventi ammissibili
Il contributo, a fondo perduto, è concesso per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare per opere da realizzarsi su:
• parti comuni di un edificio;
• immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato:
• ad una singola opera (esempio: rampa di scale);
• nel caso vi sia la necessità di un intervento all’esterno dell’abitazione (ascensore, servoscala, rampe, ecc.) ed uno al suo interno (allargamento o sostituzione di porte, adeguamento del bagno o della cucina, ecc.). Quindi è possibile presentare contemporaneamente due richieste distinte di contributo. 

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è cumulabile con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile. Tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la stessa opera, l’importo complessivo dei contributi erogati non potrà superare la spesa effettivamente sostenuta. Pertanto il contributo sarà pari all’effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici. L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate da fatturazione. Il contributo massimo erogabile è comunque pari a € 8.146,59 sia per interventi di accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare sia per interventi di fruibilità e visitabilità dell’alloggio. Il contributo viene determinato sulla base delle spese (al netto dell’IVA agevolata al 4%) effettivamente sostenute e comprovate. Vale a dire che, se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo cioè sulle fatture quietanzate. Viceversa, se le spese sono superiori al preventivo, il contributo sarà calcolato sull’importo del preventivo presentato. Perciò è importante che il preventivo e le fatture coincidano perché in caso contrario il tempo per avere il contributo si allunga, in quanto deve essere emanato un nuovo decreto per il nuovo importo.

Come presentare la domanda
Occorre presentare richiesta al Comune di Cuneo - Settore Socioeducativo, via Roma, 2, utilizzando il modulo di domanda.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. preventivo di spesa contenente la descrizione delle opere da realizzare;
2. fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno;
3. certificato o fotocopia attestante un’invalidità permanente;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
5. verbale dell’assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l’edificio non abbia l’Amministratore, il verbale dell’assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;
6. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), relativa all’acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario);
7. certificato o fotocopia attestante l’invalidità al 100%.

I lavori non devono essere effettuati prima della presentazione della domanda.

Quando presentare la domanda
Entro il 1 marzo di ogni anno. Le domande vengono raccolte dal Comune durante tutto l’anno da una scadenza all’altra; se presentate dopo il 1 marzo non rientrano però nella graduatoria predisposta dalla Regione per l’anno in corso, ma in quella dell’anno successivo.

Informazioni
COMUNE DI CUNEO
SETTORE SOCIO EDUCATIVO
via Roma, 2/4 - 12100 Cuneo
Tel. 0171/444512
E-mail: socioeducativo@comune.cuneo.it

REGIONE PIEMONTE
Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
Settore Attuazione degli interventi di edilizia sociale
Via Lagrange, 24 - 10123 Torino
Tel. 011/4323172- 4323661
sito:   https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/eliminazione-delle-barriere-architettoniche-negli-edifici-privati

Domanda

Modello A

Modello B

Normativa

Legge 9 Gennaio 1989, n.13