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Fondo per la morosità incolpevole

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COS’E’ IL FONDO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Il fondo per la morosità incolpevole è una misura per l’attribuzione di contributi in favore dei locatari d’immobili ad uso abitativo, in possesso di contratto di locazione, in forma scritta e regolarmente registrato, relativo ad immobili situati nel territorio di Cuneo, in situazione di morosità incolpevole a causa della quale si trovino a rischio di sfratto esecutivo.

CONTRIBUTI
La concessione di contributi è prevista in favore:

a)  di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 

b)  di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile; 

c)  di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'importo  massimo  di  contributo  concedibile  per  sanare  la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo  di  euro 8.000,00.

Alternativa alla mancata accettazione dell’accordo da parte del proprietario 
Nell’ipotesi in cui non sia possibile addivenire ad un’intesa tra proprietario ed inquilino per il normale ripristino del rapporto di locazione, viene promosso il ricorso al sistema degli incentivi stabiliti per le Agenzie sociali per la locazione (ASLO), al fine di proporre il nucleo familiare ad un nuovo proprietario, preliminarmente informato dall’ufficio stesso della condizione di morosità dell’inquilino, disposto a stipulare un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/1998. 

A CHI E’ RIVOLTO IL FONDO
Possono presentare la richiesta di contributo tutti conduttori di alloggi che si trovino in condizione di morosità incolpevole accertata dal Comune di Cuneo e che quindi si trovino nell’impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione.

Per morosità incolpevole
Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2, comma 1, DM 30.3.2016).

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause (art. 2, comma 2, DM 30.3.2016):

1. perdita del lavoro per licenziamento

2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro

3. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale

4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici

5. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente

6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 3 DM 30.3.2016):

a. avere un reddito derivante da attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00

b. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida

c. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

d. non avere vincoli di parentela, fino al secondo grado, con il proprietario dell’alloggio locato

e. avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno

f. aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di una o più situazioni come indicate in precedenza

g. non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio di preferenza per la concessione dell’eventuale contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende per i servizi sanitari locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e, ove ricorra, regolare titolo di soggiorno

- documenti comprovanti la perdita o la riduzione della capacità reddituale

- certificazione I.S.E.E. in corso di validità

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato

- atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida

- autocertificazione attestante la non titolarità di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà) e altri diritti reali

- autocertificazione attestante la categoria catastale dell’alloggio

- certificazione attestante invalidità accertata per almeno il 74% e, ove ricorre, certificazione Asl/Csac.

 Per maggiori informazioni 
Agenzia sociale per la locazione
c/o Comune di Cuneo - Settore Socioeducativo
Via Roma, 2 — piano terra
tel. 0171/444506 - 444512

Orari di apertura al pubblico

lunedì:

ore 

8.30 – 12.00

martedì:

ore 

8.30 – 16.30

 (continuato)

mercoledì: 

ore 

8.30 – 12.00

giovedì: 

ore

8.30 – 12.00 /

14.30-16.30

venerdì:  

ore

8.30 – 12.00

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