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Sostegno per l’inclusione attiva

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REI

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CHE COS’È E COME FUNZIONA

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es.centri  per  l’impiego,  ASL,  scuole,  etc.), nonché  con  soggetti  privati  attivi  nell'ambito  degli  interventi  di  contrasto  alla  povertà,  con particolare riferimento agli enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere,  dei  sostegni  di  cui  il nucleo  necessita,  degli  impegni  da  parte  dei  componenti  il  nucleo  a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.).

Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il  ReI,  a  partire  dalle  domande  presentate  dal  1°  giugno  2018,  sarà  erogato  ai  nuclei  familiari  in  possesso  dei  seguenti  requisitieconomici:

✓ il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro

- un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

✓ non  percepisca  già  prestazioni  di  assicurazione  sociale  per  l’impiego  (NASpI)  o  altri  ammortizzatori  sociali  di  sostegno  al reddito in caso di disoccupazione involontaria

✓ non  possieda  autoveicoli  e/o  motoveicoli  immatricolati  la  prima  volta  nei  24  mesi  antecedenti  la  richiesta  (sono  esclusi  gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)

✓ non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento  dei  requisiti  non  dà  necessariamente  diritto  al  beneficio  economico,  la cui  effettiva  erogazione  dipende  anche dall'eventuale  fruizione  di  altri  trattamenti assistenziali  (esclusi  comunque  quelli  non  sottoposti  ad  una  valutazione  della  condizione economica,  come  ad  esempio  l’indennità  di  accompagnamento)  e  dalla  condizione  reddituale  rappresentata  dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l’indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l’affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3  mila euro).
L’ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie. Per determinarne l’ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3.000 euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia  con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari, per un singolo, a 2.250 euro (il 75% di 3.000 euro), e cresce in ragione della  numerosità  familiare  (viene  infatti  riparametrata  per  mezzo  della  scala  di  equivalenza  dell'ISEE),  come  indicato  nella  tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato, incrementato del 10%).

Per   una   più   dettagliata   descrizione   delle   modalità   di calcolo del beneficio spettante, si rimanda alla consultazione di:

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/REI-CALCOLO-BENEFICIO.pdf sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La legge di  stabilità  per il  2018  (articolo 1, comma 194,  della  legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha ulteriormente specificato  tale meccanismo di calcolo. Infatti, nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Diversamente, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo all'atto di definizione del procedimento, la mensilità non viene considerata utile ai fini del numero di mesi per i quali si ha diritto alla prestazione.

Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti  nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che  la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri  dello stesso dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l’intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per  l’accesso  al  ReI  (ad  es.  attività  lavorativa  avviata l’anno  precedente  a  quello  in  cui  si  fa  richiesta  del  ReI).  A  tal  fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI – Com della presente domanda.

In  caso  di  variazione  della  situazione  lavorativa  nel  corso  dell’erogazione  del  ReI,  riguardante  uno  o  più  componenti  del  nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI – Com, entro 30 giorni dall'inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello ReI – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell’anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. 

In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o  decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l’intera durata (12 mesi)  possono  presentare domanda di ReI.
Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it; www.inps.it. 

Dove presentare la domanda:

Comune di Cuneo
Settore Socio Educativo
Via Roma, 2

Scarica il modello di domanda

Collegamenti esterni

- CSAC - Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese


Sito INPS - Sostegno per l’Inclusione Attiva

- www.lavoro.gov.it

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