SPECIALE ELEZIONI 2025
Quando si vota
Con decreti del Presidente della Repubblica del 31/03/2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 31/03/2025, è stata fissata ai giorni 8 e 9 GIUGNO 2025 la data dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.
I seggi saranno aperti nei seguenti orari:
dalle ore 7:00 alle ore 23:00 domenica 08 giugno 2025
dalle ore 7:00 alle ore 15:00 lunedì 09 giugno 2025
Cosa si vota
Referendum abrogativo su 5 quesiti referendari.
La Corte Costituzionale durante la camera di consiglio del 20 gennaio 2025 ha ammesso 4 quesiti sul lavoro, sostenuti da oltre 4 milioni di firme, e 1 sulla cittadinanza, con 637 mila firme raccolte.
1) Referendum sulla cittadinanza italiana: propone di dimezzare da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992.
Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 con cui si è innalzato il termine di soggiorno legale ininterrotto in Italia ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni.
Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza quali: la conoscenza della lingua italiana, il possesso negli ultimi anni di un consistente reddito, l’incensuratezza penale, l’ottemperanza agli obblighi tributari, l’assenza di cause ostative collegate alla sicurezza della Repubblica.
Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?».
2) Referendum sul Lavoro
Primo quesito: chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Secondo quesito: riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Terzo quesito: punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quarto quesito: riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Chi vota
Per poter votare alle elezioni è necessario aver compiuto i 18 anni di età alla data del 08 giugno 2025.
Sono esclusi coloro che risultano essere incorsi in una causa di esclusione e/o limitazione dell’elettorato attivo previsto dall’ordinamento vigente.
Cittadini italiani residenti all’estero – AIRE
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER CORRISPONDENZA, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
In alternativa, gli interessati possono votare in Italia presentando il modulo entro il termine del 10 aprile 2025 all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore.
Possono altresì revocare tale opzione con le stesse modalità e termini.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi al Consolato o Ambasciata di riferimento.
Clicca qui per visionare la circolare ministeriale.
Clicca qui per visionare la news relativa al voto dei cittadini AIRE.
Votanti fuori sede
Il Decreto-Legge n. 27 del 19 marzo 2025 riconosce la possibilità di voto per coloro che sono temporaneamente domiciliati fuori dal Comune di residenza, in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025. I termini e le indicazioni operative per l’esercizio del voto fuori sede sono stati definiti dal Ministero dell’Interno con circolare 20/2025.
L'esercizio del voto fuori sede è previsto esclusivamente per le consultazioni referendarie e non preclude all'elettore la possibilità di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.
Chi può votare fuori sede
Possono votare nel comune di temporaneo domicilio i cittadini che per motivi di studio, lavoro o cure mediche:
- si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale;
- sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni referendarie.
Termini di presentazione della domanda
- scadenza presentazione domanda: 4 maggio 2025 (35 giorni antecedenti la data del referendum).
- Scadenza presentazione revoca: 14 maggio 2025 (25 giorni antecedenti la data del referendum).
Entro il quinto giorno antecedente la data delle elezioni (martedì 03 giugno 2025) il Comune di temporaneo domicilio, rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione elettore in cui votare.
Tale attestazione dovrà essere esibita al presidente di seggio al momento della votazione.
Sarà cura dell’ufficio elettorale del Comune di temporaneo domicilio, rilasciare tutte le eventuali istruzioni e informazioni riguardo alle modalità di voto.
Per ulteriori chiarimenti sulla presentazione della domanda clicca qui per aprire la news.
Votanti temporaneamente all'estero
Gli elettori residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie (referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 8-9 giugno 2025), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459).
Per ricevere il plico elettorale (contenente le schede per il voto) all’indirizzo di temporanea dimora all’estero, questi elettori dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione ENTRO MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025.
L’opzione (esercitabile tramite il MODULO ALLEGATO o in carta libera) deve essere inviata al Comune per posta, posta elettronica ordinaria o certificata, oppure presentata a mano, sempre al Comune, anche da persona delegata dall’interessato.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d’identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale così come l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L’opzione deve contenere inoltre una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, ovvero:
- di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti;
- oppure di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni.
In tal senso, la procedura descritta si applica anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE TEMPORANEAMENTE dimoranti in una CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di stabile residenza.
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (7 maggio 2025).
Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.
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