Menu di scelta rapida
Sei in: Home / Servizi demografici / Elettorale / I Componenti dei seggi elettorali

I Componenti dei seggi elettorali

Link alla versione stampabile della pagina corrente
UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Per ogni sezione elettorale è istituito un ufficio elettorale o seggio.

L’ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente, da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum) e da un segretario, scelto dal presidente.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):

  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate, in attività di servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Tutti i membri dell’ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali e di referendum coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I compensi ricevuti non sono soggetti a Irpef e quindi non vanno inseriti nelle dichiarazioni dei redditi.

I membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.  

PRESIDENTI DI SEGGIO

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello è stato istituito, con legge 21 marzo 1990, n. 53, l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

Iscriversi all'Albo dei presidenti di seggio

L'Albo è costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc..), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda di iscrizione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • buona condotta;
  • età non superiore ai 70 anni;
  • titolo di studio: scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore);

e che non rientrano nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale.

La domanda di inserimento nell'albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale può essere presentata utilizzando il modulo prestampato, in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale, consegnandola all'Ufficio Protocollo (indirizzata al Sindaco di Cuneo) entro il 31 ottobre (clicca qui per la domanda di iscrizione).

Se la richiesta viene accolta, l’iscrizione riveste carattere permanente pertanto non deve essere rinnovata l’anno successivo.

La Corte d'Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che non hanno i requisiti prescritti o che hanno riportato una condanna per reati in materia elettorale o che chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo o che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

I Presidenti dei seggi elettorali sono nominati, in occasione di ogni consultazione elettorale, dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo predisposto dal Comune.

La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione e l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali viene trasmesso al Comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni.

Funzioni del presidente di seggio

  • nomina il Segretario del seggio;
  • prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;
  • provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
  • sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
  • soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
  • è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
  • ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli). 

SCRUTATORI

Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, formato ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e da ultimo, dall’art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.

In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati attingendo da questo albo.

Iscriversi all'Albo degli scrutatori

I cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali, che hanno assolto gli obblighi scolastici e che non rientrano nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale, possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

La  domanda di inserimento nell'albo degli scrutatori può essere presentata utilizzando il modulo prestampato, in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale, consegnandola all'Ufficio Protocollo (indirizzata al Sindaco di Cuneo) entro il 30 novembre (clicca qui per scaricare la domanda di ISCRIZIONE).

E' possibile inviare la domanda compilata e sottoscritta, unitamente alla scansione di documento d'identità valido, all'indirizzo: servizioelettorale@comune.cuneo.it.

Se la richiesta viene accolta, l’iscrizione riveste carattere permanente pertanto non deve essere rinnovata ogni anno.

L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chieda, mediante domanda scritta entro il mese di dicembre, di essere cancellato per gravi, giustificati e comprovati motivi oppure sia cancellato d’ufficio (clicca qui per scaricare la domanda di CANCELLAZIONE).

L'aggiornamento dell'Albo

La Commissione Elettorale Comunale procede alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti prescritti o che hanno riportato una condanna per reati in materia elettorale o che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo.

L’Albo viene aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno.

Entro il 15 gennaio l’albo è depositato presso l’Ufficio Elettorale per la durata di quindici giorni ed ogni cittadino può prenderne visione.

In occasione di consultazioni la Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno antecedente la data della votazione, nomina gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all’albo.

Ai nominati il Sindaco provvede alla notifica della nomina entro il 15° giorno precedente le elezioni.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare una rinuncia per grave impedimento all’Ufficio elettorale, entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica.

Compiti dello scrutatore

  • firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
  • identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
  • spoglio delle schede;
  • registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
  • confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
SEGRETARI

Il Segretario è scelto dal Presidente, prima dell’insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2, legge 21 marzo 1990, n. 53), che non abbiano superato il settantesimo anno di età e che non rientrino nelle predette categorie di esclusione dalle funzioni di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale.

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti sono designati dai delegati in occasione di consultazioni.

I delegati hanno diritto di designare all’ufficio di ciascuna sezione due rappresentanti: uno effettivo e l’altro supplente.

Le designazioni possono essere effettuate, entro il giovedì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 Legge 21 marzo 1990, n. 53).

I rappresentanti hanno diritto:

  • ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
  • a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
  • ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
  • a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.