Variazioni Anagrafiche
ISCRIZIONE ANAGRAFICA E VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO
L'attuale normativa anagrafica prevede che le variazioni di residenza, indirizzo, le iscrizioni all'A.I.R.E. e le cancellazioni per emigrazione all'estero di cittadini stranieri siano effettuate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno e reperibile a questo link: MODULO RESIDENZA oppure ritirabile direttamente presso la portineria del Comune in Via Roma, 28.
Tutti i cittadini possessori di CIE o SPID possono effettuare le variazioni anagrafiche collegandosi direttamente al sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con l'utilizzo di questo link: ANPR.
Le richieste possono altresì pervenire all’Ufficio Anagrafe nei seguenti modi:
- attraverso la diretta presentazione del modulo agli sportelli dell’Ufficio previo appuntamento;
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE - VIA ROMA N. 28 – 12100 CUNEO;
- via fax al seguente numero: 0171 444211;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.cuneo.it, (in tal caso la dimensione degli allegati non dovrà superare i 2/3 Mb) oppure via PEC utilizzando il recapito protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.
Il modulo di richiesta riporta in calce le modalità di compilazione che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.
Dichiarando il possesso o meno del documento di guida e di mezzi intestati, sarà anche possibile ottenere l’aggiornamento telematico dell’indirizzo sia sulla patente di guida che sulla carta di circolazione di automezzi/motomezzi/ciclomotori intestati a persone fisiche; le persone giuridiche si rivolgeranno, invece, agli uffici della Motorizzazione Civile
Le variazioni fin qui descritte devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima.
Le richieste di variazione anagrafica saranno rese effettive entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro ricezione da parte dell’Ufficio.
A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l’Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all’indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di “PREAVVISO DI RIGETTO” (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti, l’Ufficio provvederà a revocare la residenza ottenuta, ripristinando il precedente indirizzo e segnalando all’Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione ostativa all’interessato nel termine dei 45 giorni si applica l'istituto del "silenzio/assenso" e la richiesta di iscrizione/variazione dell’indirizzo si intenderà confermata.
E’ anche possibile richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all’estero: i cittadini italiani saranno iscritti all’A.I.R.E. – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – secondo le condizioni illustrate nella pagina raggiungibile al seguente link: AIRE. Si ribadisce, tuttavia, che il perfezionamento dell'iscrizione all'estero avverrà esclusivamente alla ricezione della conferma da parte dell'Autorità Diplomatico - Consolare italiana competente per territorio.
I cittadini non italiani saranno invece cancellati dall’Anagrafe per emigrazione definitiva all’estero.
In entrambi i casi è obbligatorio utilizzare la seguente modulistica: MODULO CANCELLAZIONE.
CITTADINI NON ITALIANI
In termini generali, per gli stranieri vale quanto fin qui rappresentato per gli omologhi italiani. All'atto dell'iscrizione, tuttavia, i cittadini NON appartenenti a Stati dell’Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero la documentazione scaricabile qui (ALLEGATO A) mentre i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall’estero la documentazione scaricabile al link seguente (ALLEGATO B).
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