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Carta d'identità

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RILASCIO

L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità.

Infatti le nuove norme prevedono l’emissione della carta di identità a tutti i cittadini residenti di qualunque età.

Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 26.05.2011 la Circolare n. 15 recante le prime disposizioni operative al riguardo.
(La Circolare è consultabile qui)

La validità del documento è stata modificata come segue:

a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità - dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio,
c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – dalla data del rilascio.

L'interessato - maggiorenne o minore d'età - deve presentarsi personalmente allo sportello munito di tre fotografie recenti ed identiche tra loro formato tessera esibendo, se in possesso, altro documento di riconoscimento ai fini dell'identificazione.

 nota del Ministero dell'Interno sulle caratteristiche delle fotografie

 esempi di fotografie valide

A far data dal 10.02.2012, in applicazione dell'art. 7 del D.L. 09.02.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", la data di scadenza di tutte le carte di identità rilasciate ai cittadini sarà corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Il costo attuale del documento è di € 5,42. 

Se la carta d'identità valida per l'espatrio deve essere rilasciata ad un minore occorre anche l'atto di assenso degli esercenti la potestà:  entrambi i genitori, anche se separati, divorziati o non coniugati, o del tutore legale. Se uno dei genitori rifiuta di dare l'assenso è necessario quello dell'altro genitore accompagnato dall'autorizzazione del Giudice Tutelare.

 Atto di assenso Carta d'identità

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura, o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’Ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
"Modello di accompagnamento" dal sito della Polizia di Stato.

RINNOVO

La carta d'identità può essere rinnovata sei mesi prima della sua scadenza. Non si rinnova la carta prima della scadenza se si cambiano residenza, stato civile e professione. E' attivo un servizio di preavviso a domicilio della scadenza della carta (IL SERVIZIO E' TEMPORANEAMENTE SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANTIARIA - COVID 19). E'  necessario presentarsi con tre foto recenti ed identiche formato tessera e la carta d'identità scaduta. 

Si fa presente quanto segue:

in base al D.L. 16/07/202 n. 76 - comunicato dal Ministero dell'Interno/Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali/Direzione Centrale per i Servizi Demografici in data 30/07/2020 - recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato in G.U. n. 178 del 16/07/2020) - "Rinnovo carta di identità - Modifica art. 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000", è previsto  che "...…..omissis...…… le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo …………. omissis ………….. possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza".

RINNOVO PER SMARRIMENTO O FURTO

In caso di smarrimento o furto della carta d’identità ancora in corso di validità, è possibile ottenere il duplicato della medesima previa presentazione della relativa denuncia alla Questura o ai Carabinieri (presentare originale o fotocopia).

I dati relativi alla carta d’identità necessari per poter sporgere denuncia (numero e data del rilascio) possono essere richiesti personalmente presso l’Ufficio Anagrafe.

La validità della nuova carta d’identità rilasciata sarà commisurata all'età anagrafica del richiedente. Se la carta d’identità viene ritrovata quando si è già in possesso di un nuovo documento, la precedente deve essere restituita all’Ufficio Anagrafe.

RILASCIO AI CITTADINI STRANIERI

La carta d’identità rilasciata ad un cittadino straniero non è mai valida per l’espatrio. Il cittadino straniero residente deve presentarsi con tre foto identiche e recenti, con il permesso di soggiorno e con un documento di identità (passaporto o carta d’identità rilasciata dal Comune di precedente iscrizione).

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 - pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25.06.2008 ed entrato in vigore immediatamente - la durata della carta di identità è stata portata da 5 (cinque) a 10 (dieci) anni.

Le carte di identità ancora valide alla data di entrata in vigore della nuova disposizione legislativa sono automaticamente prorogate di validità fino al raggiungimento della durata dei 10 (dieci) anni previsti.

A tal fine il Ministero dell'Interno ha disposto di procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori 5 (cinque) anni apponendo sulla quarta facciata della carta di identità la seguente postilla: "Validita' prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25.06.2008 n. 112 fino al ________".

Si fa presente che la procedura di convalidazione della carta di identità di cui sopra non viene riconosciuta dalle Autorità di frontiera di alcuni Stati.

Per maggiori informazioni potete consultare il link del sito del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI "VIAGGIARE SICURI" (apre sito esterno).

Il mancato riconoscimento di tale procedura sta causando disagi ai cittadini che intendono avvalersi della carta di identità per espatriare in quei Paesi.

Pertanto il Ministero dell’Interno ha comunicato - attraverso la Circolare n. 23 del 28.07.2010 (Circolare n. 23 del 28.07.2010) - che tutti i cittadini possessori di una carta di identità regolarmente convalidata possono, a loro richiesta, chiederne la sostituzione  con un nuovo documento a validità decennale e rilasciato con le modalità sopra indicate.

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